Per “clausola vessatoria” intendiamo l’insieme di proposizioni presenti nei contratti, condizioni e postille le quali, anche nell’ambito della buona fede, stabiliscono nei confronti di una delle due parti uno scompenso degli obblighi pattuiti in sede di contratto.
Tali tipologie di clausole sono disciplinate dagli articoli del Codice Civile numero 1341 e 1342, appartenenti alla branchia che disciplina i contratti tra due o più parti.
Queste condizioni provocano una netta pendenza di diritti e limitazione di responsabilità per una delle due parti, solitamente la parte sottoscrivente il contratto.
Implicano inoltre la possibilità di recedere dal contratto o la sospensione di quest’ultimo.
Il significato di “vessatoria”, difatti, si riferisce a termini quali oppressivi e restrittivi. Ciò rende facilmente intuibile come tale definizione, affiancata al linguaggio assicurativo, predisponga che nei contratti di fideiussioni o cauzioni possano essere presenti una o più clausole limitanti o esclusive.
Le tipologie di clausole vessatorie, sia per quanto riguarda le cauzioni che le fideiussioni, sono di diversa natura e grado.
Per fare qualche esempio, per clausola vessatoria possiamo intendere quella condizione che va ad escludere o limitare la responsabilità di una delle due parti in caso di morte, inadempimento totale o parziale conseguentemente a un’omissione.
Ancora, è una clausola vessatoria la condizione che va a limitare la possibilità da parte del soggetto debitore di rimborsare il creditore con un credito avanzato.
Un altro esempio di clausola vessatoria è la riserva da parte di una parte a fornire la propria prestazione, mentre la condizione di adempimento della seconda parte è subordinata unicamente alla propria volontà.
L’articolo 1341 del Codice Civile decreta l’inefficacia nel caso in cui le stesse clausole non siano state esplicitamente sottoscritte dalla controparte.