Il codice civile all’art. 1655 ci fornisce la nozione di appalto pubblico, definendo come un contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio, verso un corrispettivo in denaro.
Più semplicemente, per appalto pubblico intendiamo quel complesso di operazioni ed adempimenti, regolamentati dall’ordinamento giuridico, che consentono alla Amministrazione di realizzare un’opera o di acquisire un servizio o una fornitura di beni.
L’appalto pubblico è un contratto a titolo oneroso, stabilito solitamente tra un imprenditore e una amministrazione o ente appaltante, avente come oggetto l’ esecuzione di lavori pubblici o la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori pubblici in casi predeterminati.
Nell’ordinamento italiano, il contratto d’appalto è regolato dagli articoli 1655 e seguenti del codice civile.
La disciplina è integrata, con riferimento ai contratti conclusi con enti pubblici o enti che svolgono servizi pubblici, dal Dlgs 163/2006, il cosiddetto “Codice dei Contratti pubblici” e suo regolamento di esecuzione e attuazione, il DPR 207/2010.