Cosa si intende con Escussione di una Fideiussione
Per escussione della garanzia si intende l’azione esperita dal beneficiario che, attraverso l’intimazione al pagamento, determina l’incameramento, in toto o in parte, della garanzia allorché il contraente (obbligato principale) non ha onorato le sue obbligazioni nei confronti del beneficiario.
nel caso di beneficiario ente pubblico l’escussione avverrà “con pagamento entro 15 giorni dalla semplice richiesta e con rinuncia, da parte del garante, ad avvalersi del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 c.c. e con rinuncia ad eccepire i termini di cui all’art. 1957 c.c.”;
nel caso di beneficiario privato l’escussione avverrà “a perdita definitiva” cioè con il pagamento solo dopo la preventiva escussione del debitore principale da parte del beneficiario allorché siano state acclarate le ragioni dello stesso garantito attraverso l’ottenimento del titolo esecutivo passato in giudicato (sentenza o similare provvedimento decisorio non più impugnabile) ovvero, nel caso del fallimento del debitore principale, il beneficiario si sia insinuato al passivo senza null’altro dover dimostrare;
sempre nel caso di beneficiario privato l’escussione potrebbe essere determinata anche “con motivata richiesta” in base al presupposto che il beneficiario conforti le ragioni dell’escussione con idonea documentazione attestante le violazioni delle obbligazioni da parte del debitore principale.