La Cauzione provvisoria: cos’è e a cosa serve

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La Cauzione provvisoria è una garanzia fideiussoria pretesa dalle Stazioni Appaltanti e richiesta alle aziende che vogliono partecipare a gare di appalto per lavori, servizi, forniture e manutenzioni.

Tale fideiussione risarcisce la Stazione Appaltante nel caso in cui l’azienda che vince la gara non firmi il contratto di appalto.

Per essere più precisi la “Provvisoria” copre la mancata sottoscrizione del contratto di appalto da parte dell’azienda che ha vinto la gara e garantisce al Committente che questa possiede tutti i requisiti previsti nel bando di gara.

Sommario contenuti

L’obiettivo della Cauzione provvisoria alla luce dell’art. 93 del Codice degli Appalti (D. lgs 50/2016)

Questa garanzia ha quindi il compito di tutelare chi bandisce una gara d’appalto.
Ogni impresa che desidera partecipare a una gara è infatti obbligata ad acquistare una fideiussione.

Tra i vari documenti necessari per presentare l’offerta dovrà quindi allegare anche la Cauzione provvisoria.

L’obiettivo è triplice:

Ok, facciamo un primo riepilogo.

La cauzione provvisoria garantisce alla Stazione Appaltante che le aziende partecipanti alla gara d’appalto:

Firma della cauzione provvisoria.

Le caratteristiche delle cauzioni provvisorie e i documenti necessari

La “Provvisoria” è quindi una garanzia specifica del settore degli appalti pubblici. Ma a chi serve? Quando si applica? Cosa fare per ottenerla?

A chi serve la Cauzione provvisoria?

La Cauzione garantisce anche il mancato possesso da parte dell’impresa partecipante dei requisiti tecnico organizzativi ed economico finanziari previsti nel bando di gara.

Serve quindi alle aziende e alle imprese edili o di servizi che vogliono partecipare e aggiudicarsi una gara d’appalto e alla Stazione Appaltante che si tutela di fronte all’eventualità in cui l’azienda vincitrice non fosse nelle condizioni di firmare l’accordo.

Se vuoi partecipare a un appalto pubblico, che tu sia un costruttore o un fornitore di servizi o di prodotti, ti verrà richiesta una fideiussione provvisoria.

Questa garanzia è richiesta obbligatoriamente, tranne nel caso in cui la Stazione Appaltante decida di non richiederla. Tuttavia questa eventualità può verificarsi solo per appalti di un valore inferiore a 40.000 euro (art. 36, comma 2, lettera a).

Chi rilascia la garanzia provvisoria?

Se ti verrà richiesta una Cauzione provvisoria dovrai rivolgerti a un ente deputato a rilasciarla: le imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività oppure gli intermediari finanziari autorizzati (art 93, comma 3; nel caso degli intermediari finanziari si rimanda alla lettura dei requisiti nel Codice degli Appalti.

Se  ti interessa comprendere meglio la differenza tra le fideiussioni rilasciate da una banca o da una compagnia assicurativa, leggi il nostro articolo.

Documenti necessari per l’emissione della Cauzione “provvisoria”

Una volta scelto a chi rivolgerti, ti verranno richiesti determinati documenti.

Per l’esame della richiesta occorrono:

I documenti sopracitati dovrebbero a loro volta contenere le seguenti informazioni:

È bene ricordare che potrebbero essere richiesti anche altri documenti in base alla gara bandita.

Documenti necessari per la valutazione dell’affidabilità dell’impresa

A completamento delle informazioni fornite ti indichiamo l’elenco dei documenti richiesti da parte dell’ente fideiussore, e spesso anche dall’ente appaltante, per la valutazione del rating aziendale dell’impresa partecipante alla gara.

Infatti, quando ti rivolgi a una compagnia assicurativa per ottenere una fideiussione, questa procede sempre alla valutazione del rischio dell’operazione e della stabilità della tua impresa (rating aziendale) per stabilire il premio e l’importo da garantire.

Se non hai dimestichezza nella preparazione dei bandi di gara ti consigliamo di affidarti a consulenti o società specializzate.

Di seguito l’elenco dei documenti:

Al termine di questa descrizione della documentazione necessaria, per poter comprendere meglio come funziona la procedura per ottenere la Cauzione provvisoria, è bene conoscere alcune caratteristiche dei bandi di appalto, come le tipologie esistenti e i criteri di aggiudicazione.

Tipologia di bandi gara

Il bando di gara può essere strutturato come procedura aperta, ristretta, negoziata, secondo accordo quadro o sistema dinamico di acquisizione (per approvvigionamento di beni e servizi) basato sull’impiego di mezzi elettronici.

Criteri di aggiudicazione

Oltre al criterio del prezzo più basso (inferiore cioè a quello posto a base d’asta) la Stazione Appaltante può optare per quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. In tal caso il bando di gara stabilisce i principi di valutazione dell’offerta parimenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto sulla scorta degli indici prezzo/qualità, funzionalità e resa ottimale del bene/servizio in ragione della durata.

Qualora sia prevista un’offerta al rialzo, essendo una garanzia anomala, i criteri di valutazione sono valutati di volta in volta da parte del fideiussore.

Quanto costa la Cauzione provvisoria?

Il costo della Cauzione provvisoria (il premio) si basa su alcune variabili.

Determinazione del premio della polizza provvisoria

Il premio è calcolato sulla durata e sulla tipologia dell’appalto, sulla durata della garanzia richiesta dal beneficiario e sulla valutazione dell’affidabilità dell’azienda richiedente.

È inoltre convenzione di mercato applicare un premio minimo.

A corredo dell’offerta quindi, per partecipare alla gara d’appalto, dovrai presentare una garanzia fidejussoria pari a una percentuale variabile compresa tra l’1% e il 4% del prezzo base indicato nel bando.

Questa è una possibilità offerta alla Stazione Appaltante e prevista dal nuovo Codice degli Appalti.

Per avere una visione più completa dell’argomento prova a leggere il nostro approfondimento: Come funziona il calcolo dell’importo della cauzione provvisoria.

Ricordiamo poi che, nel caso di ATI/RTI, la garanzia deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento, pena la perdita dei requisiti per l’applicazione della riduzione.

Questo importo può essere modificato dall’applicazione di riduzioni, se previste dal bando. Ma è particolarmente importante rilevare che il costo della “Provvisoria”, o del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per le imprese concorrenti alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità (Certificazione ISO).

Quanto dura la garanzia prestata da una Cauzione provvisoria?

La “Provvisoria” deve avere una durata di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, salvo diverse indicazioni presenti nei documenti di gara.

In ogni caso, di solito, non è più valida dopo 365 giorni.

Il bando poi prevede che l’offerta sia corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia per la durata indicata nel bando stesso, nel caso in cui, al momento della scadenza, non fosse intervenuta ancora l’aggiudicazione.

Cauzione provvisoria e definitiva: che rapporto hanno tra loro?

Prima di firmare il contratto di appalto, all’azienda vincitrice della gara è richiesto obbligatoriamente di presentare una nuova fideiussione assicurativa: la Cauzione definitiva a garanzia dell’ultimazione di lavori, servizi e forniture previsti dal contratto.

La Cauzione provvisoria e definitiva sono quindi obbligatorie e una successiva all’altra.

La polizza provvisoria viene stipulata prima della gara e, dopo l’aggiudicazione, viene sostituita dalla “Definitiva”.

La Cauzione provvisoria serve a partecipare a una gara d’appalto e a garantire al Committente di avere i requisiti necessari e di impegnarsi a firmare il contratto, mentre la Cauzione definitiva garantisce al Committente l’ultimazione e adempimento degli obblighi contrattuali per i lavori, servizi e forniture previsti da parte dell’azienda vincitrice dell’appalto.

Per le aziende che intendono iscriversi a un bando di gara è importante affidarsi a fideiussori affidabili (per esempio compagnie assicurative o enti debitamente autorizzati e controllati da IVASS o Banca d’Italia), in grado di impegnarsi a sottoscrivere, nei confronti del partecipante, la Cauzione definitiva necessaria in caso di aggiudicazione dell’appalto.

A norma di legge, infatti, la perdita di requisiti da parte di fideiussori poco affidabili può comportare l’obbligo da parte dell’impresa a presentare una nuova garanzia fideiussoria, sostenendo nuovamente la totalità dei costi.

Se ti interessa saperne di più sull’argomento visita la nostra pagina dedicata alla Cauzione definitiva.

Incameramento della garanzia (Escussione della Cauzione provvisoria)

La Stazione Appaltante potrà richiedere l’escussione della Cauzione provvisoria e quindi di essere risarcita dal garante tramite una richiesta scritta, nel caso in cui:

Il pagamento del risarcimento al beneficiario (la Stazione Appaltante) dovrà essere effettuato dal garante entro il termine di 15 giorni dalla semplice richiesta scritta dell’ente garantito, con la rinuncia ad avvalersi del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del Codice Civile e con rinuncia ad eccepire i termini di cui all’art. 1957 del Codice Civile, comma 2.

Modalità di svincolo della “Provvisoria”

L’ente garantito, la Stazione Appaltante, nel momento della comunicazione dell’esito della procedura all’aggiudicatario e ai non aggiudicatari, provvede allo svincolo della cauzione (“restituzione della cauzione” o “lettera liberatoria”) entro un termine non superiore a 30 giorni dall’aggiudicazione.

Per l’aggiudicatario, l’azienda che ha vinto la gara d’appalto, lo svincolo è automatico e contestuale alla firma del contratto.

Riferimenti normativi relativi alla Cauzione provvisoria: dal D. lgs 163/2006 al D. lgs 50/2016

Quanto riportato in questa pagina fa riferimento all’art. 93 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, c.d. Codice degli Appalti Pubblici.

In precedenza le “garanzie a corredo dell’offerta” erano invece regolate dall’art. 75 del decreto legislativo n.163 del 2006.

Lo scopo era sempre lo stesso; nel nuovo codice sono solo state precisate alcune caratteristiche della Cauzione provvisoria.

Infatti anche prima del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 la “Provvisoria” definitiva che il fideiussore garantisce la serietà dell’offerta del concorrente legata anche all’esistenza in capo a costui dei requisiti di partecipazione o ammissione di natura generale (non assoggettabilità allo stato di fallimento, assenza di sentenze passate in giudicato per violazione di normative di natura fiscale, contributiva) e di ordine speciale (capacità tecnica organizzativa e patrimoniale in relazione alla peculiarità del contratto di appalto).

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