Al termine di una gara d’appalto, la stazione appaltante, è tenuta a comunicare ai soggetti la mancata aggiudicazione del lavoro o del servizio, e contestualmente, andrà anche a provvedere allo svincolo della cauzione provvisoria.
L’autorità vigente si è espressa, nell’ambito della vigilanza sui contratti pubblici, anche sulle modalità di svincolo della cauzione provvisoria: ciò deve avvenire entro trenta giorni dall’aggiudicazione della gara anche nel caso in cui questa risultasse ancora valida.
Ciò prevede che la cauzione non cessi automaticamente la sua funzione di garanzia come accade nel caso del soggetto aggiudicatario, ma sarà dovere dell’amministrazione svincolare la stessa entro il termine previsto.
La garanzia va a cessare la sua efficacia nel caso in cui possa apparire come un aggravamento del procedimento e ciò trova giusta motivazione nel fatto che l’aggiudicazione provvisoria trova completezza nel momento in cui viene erogata anche la definitività della cauzione e diviene efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti tecnici, qualitativi e patrimoniali richiesti dal soggetto appaltante e dal concorrente secondo in graduatoria.
Nel caso in cui il soggetto aggiudicatario non possa dimostrare il possesso dei requisiti richiesti, si andrà a determinare una nuova soglia di anomalia dell’offerta, e di seguito, si proseguirà ad una nuova aggiudicazione.
In questo caso, è normale che si mantenga la naturale efficacia della cauzione provvisoria avanzata dai partecipanti alla gara.