Con delibera 21 febbraio 2018 n. 138, l’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) ha reso note le nuove Linee guida sui servizi di ingegneria e architettura.
L’aggiornamento si è reso necessario al fine di adeguare le precedenti L.G. (del. n. 973 del 14 settembre 2016) alle modifiche apportate al Codice degli Appalti dal D.Lgs. n. 56 del 19.4.2017 e di tenere conto delle osservazioni pervenute dalle stazioni appaltanti e dai professionisti nell’ambito dell’ultima consultazione pubblica. Nell’ottica di tendere all’adozione di testi unici integrati, organici e omogenei per materia, l’ANAC ha inoltre ritenuto opportuno recepire all’interno delle Linee guida anche i chiarimenti forniti con il Comunicato del Presidente del 14 dicembre 2016.
È stato innanzitutto ampliato l’ambito oggettivo dei servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura di cui all’art. 3, comma 1, lett. vvvv, nel cui novero ora si ricomprende anche l’attività del direttore dell’esecuzione.
Le nuove Linee guida hanno inoltre introdotto nuove fattispecie contrattuali per le quali è consentito, in via eccezionale, il ricorso all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione per gli appalti di lavori. E ne ha altresì fornito le indicazioni operative in relazione alla valutazione delle prevalenza e all’adozione della determina a contrarre.
Nella Parte II, punto 5.1. e punto 5.2., si precisa infatti che tale eccezionalità si verifica in caso di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità, locazione finanziaria, opere di urbanizzazione a scomputo, ma anche quando l’elemento tecnologico o innovativo sia nettamente prevalente, ossia per le opere ove l’importo economico della componente tecnologica o innovativa sia preminente rispetto all’importo complessivo dei lavori.
L’ANAC ha, poi, ritenuto di inserire, accanto alla rotazione degli inviti, anche quella degli affidamenti, in conformità alle modifiche apportate dal decreto correttivo all’art. 36, commi 1 e 7, nonché alle linee guida n. 4 come aggiornate con delibera 1 marzo 2018, n. 206 ed, infatti, nella parte IV (Affidamenti) al paragrafo 1.1 è precisato che “Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell’esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura (negoziata senza bando) prevista dall’articolo 36, comma 2, lett. b) del codice; l’invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti (art. 157, comma 2, codice) e degli affidamenti, secondo le modalità previste nelle Linee guida n. 4”.