Cos’è il cottimo fiduciario e come funziona

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Cos’è il cottimo fiduciario e come funziona

Il cottimo fiduciario rappresenta una procedura negoziata della Pubblica Amministrazione per l’acquisto di beni, servizi e lavori.

Questa procedura è nata per rendere più semplice e agevole il procedimento per l’affidamento di lavori, servizi o forniture da parte della Stazione appaltante nell’ambito di una gara d’appalto.

Di seguito approfondiamo i riferimenti normativi del cottimo fiduciario, i suoi limiti di ammissibilità e la procedura relativa.

Sommario contenuti

Cos’è il cottimo fiduciario: riferimenti del Codice Civile

“L’art. 125 del Codice dei contratti evidenzia la procedura, per l’acquisizione di beni, lavori, servizi e forniture in economia.

L’affidatario dei lavori, servizi e forniture in economia deve possedere i requisiti di idoneità morale, di capacità tecnica-professionale e economica-finanziaria prescritta per le prestazioni di pari importo affidate con procedura ordinaria. Come dire che deve essere in possesso dei requisiti di natura anche speciale di cui al Codice dei contratti. Ma le acquisizioni in economia possono essere effettuate non solo attraverso il cottimo fiduciario ma anche tramite amministrazione diretta.

Il meccanismo dell’amministrazione diretta (gli importi di spesa complessiva sono fissati a 50.000 euro) prevede l’utilizzo di materiali e mezzi propri dell’Amministrazione o quantomeno appositamente acquisiti o noleggiati e con personale proprio della Stazione appaltante, o eventualmente assunto per l’occasione”.

Un faldone pieno di documenti, come quelli che potrebbero essere utile per la procedura di cottimo fiduciario.

Largamente utilizzato ed inquadrato per anni nell’ambito delle trattative private o alternative alle procedure ordinarie, il cottimo fiduciario è stato inserito a pieno titolo, dall’art. 125 del Codice degli Appalti (d.lgs. n. 163/2006) tra le procedure negoziate della Pubblica Amministrazione per l’acquisizione “in economia” di beni, servizi e lavori.

La procedura del cottimo fiduciario risponde all’esigenza di semplificare e rendere più celere, rispetto alle procedure ordinarie di gara, l’affidamento dei lavori, delle forniture e dei servizi da parte della Pubblica Amministrazione, dovendo comunque essere funzionale all’osservanza dei principi di buona amministrazione, trasparenza e concorrenzialità che caratterizzano l’azione pubblica.

A tal fine, il ricorso al cottimo fiduciario è assoggettato dallo stesso codice e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione (d.p.r. n. 207/2010) a determinate condizioni ed è reso possibile entro certi limiti di valore diversificati a seconda dell’oggetto e delle specifiche necessità.

Ammissibilità e limiti del cottimo fiduciario

Attraverso il cottimo fiduciario la Pubblica Amministrazione può affidare un appalto pubblico (di lavoro, beni, servizi) a soggetti terzi, soltanto nei seguenti casi e con i limiti espressamente stabiliti dal codice e dal relativo regolamento di attuazione:

Denominatore comune a tutte le categorie è il carattere della “necessità” che spinge al ricorso legittimo alla procedura in economia, in luogo di quella ordinaria.

Altro limite rigoroso è quello dettato dal comma 13 dell’art. 125 del Codice Appalti, che vieta il frazionamento artificioso degli importi delle prestazioni allo scopo di sottoporle alla disciplina delle acquisizioni in economia.

Ecco un link utile ed aggiornato riguardanti i limiti previsti dall’ Art. 125 Affidamenti in economia di lavori, servizi, forniture sotto soglia (d.lgs 163/06):

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Il procedimento

Nel cottimo fiduciario il procedimento è semplificato rispetto alle procedure ordinarie, potendo l’affidamento avvenire anche in modalità telematica.

Inoltre, come dispone l’art. 125, comma 8, del d.lgs. n. 163/2006, quando l’importo dell’appalto è inferiore ai 40mila euro, sia che si tratti di lavori che di beni e servizi, il responsabile del procedimento può affidarlo direttamente, con ampia discrezionalità, all’operatore economico prescelto.

Quando invece l’appalto è superiore ai 40mila euro (ma sempre entro il tetto dei 200mila euro), l’affidamento deve avvenire dopo la consultazione di (almeno) 5 operatori economici (ove esistenti), individuati in base ad apposite indagini di mercato o agli elenchi predisposti e aggiornati annualmente dalla Stazione appaltante.

Resta fermo il rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, sanciti dal comma 11 dell’art. 125, e dei requisiti soggettivi di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria richiesti all’affidatario dal successivo comma 12.

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