Inquinamento, protezione dell’ambiente, tutela del suolo e purificazione delle acque sono soltanto alcuni degli argomenti principali relativi a qualsiasi tipologia di argomentazione attuale. Il mondo dell’edilizia, naturalmente, non è da meno. Anzi, proprio in questa specifica realtà risulta essere sempre più importante regolamentare in maniera netta e precisa ogni passaggio relativo all’aggiudicazione delle gare d’appalto pubbliche in funzione di una politica ambientale che rientri nel pieno rispetto delle principali condizioni di eco-sostenibilità.
Il Decreto Legislativo 18 aprile n.50 ha apportato significative modifiche al Codice degli Appalti Pubblici introducendo specifiche normative nell’ambito dell’aggiudicazione delle gare d’appalto per lavori, servizi e forniture. Tali normative fanno sì che un appalto della Pubblica Amministrazione può essere considerato “verde” se il rispettivo bando di gara comprende precise e minuziose richieste in ambito di tutela dell’ambiente.
Gli appalti verdi, allora, risultano essere fondamentali al fine di una importantissima strutturazione del concetto di “bioedilizia”, definizione necessaria per svolgere le proprie funzioni ad “impatto zero”, vale a dire evitando di alterare il bilancio naturale di anidride carbonica, metano e altri gas inquinanti o ad effetto serra per non incidere negativamente sull’ambiente circostante.
In merito a questo fondamentale e imprescindibile argomento, Tuttocauzioni.it ha preparato una specifica guida che ti accompagnerà, passo dopo passo, nel percorso di conoscenza e assimilazione di quelli che sono i principi fondamentali legati all’ambito della bioedilizia e degli appalti verdi. A partire da una precisa definizione e un sostanziale inquadramento delle argomentazioni trattate, verranno passati in rassegna punti fondamentali come, ad esempio, le condizioni di riciclabilità dei materiali e i Criteri Ambientali Minimi (CAM) previsti dal Nuovo Codice degli Appalti Pubblici – adeguatamente suddivisi per fasi di definizione degli appalti e categorie di forniture e prodotti – specificando anche le importanti modifiche apportate dal Decreto correttivo 56/2017.