La normativa in materia di anticipazione contrattuale è stata modificata più volte negli anni, grazie ad alcuni decreti approvati dal Governo. Con questo articolo cerchiamo di fare chiarezza su quello che attualmente prevede la norma in termini di anticipazione contrattuale per lavori pubblici, anche a seguito delle novità introdotte dal Decreto Milleproroghe 2022.
Lo vogliamo fare in maniera semplice e chiara, per permetterti di comprendere al meglio come poter ottenere un’anticipazione sui lavori pubblici, richiedendo una fideiussione a garanzia dell’anticipazione, in modo da sgravare la tua azienda di un pesante onere.
Il motivo per il quale il Governo ha deciso di legiferare sull’anticipazione contrattuale dei lavori pubblici, con il Codice dei Contratti, è semplice: favorire l’azione imprenditoriale, fornendo all’appaltatore la liquidità necessaria per sostenerlo nelle fasi iniziali della prestazione.
In assenza di anticipazione contrattuale, l’impresa esecutrice dei lavori dovrebbe far ricorso al credito bancario per dare avvio alla prestazione e onorare puntualmente i propri impegni nei confronti di dipendenti e fornitori. Talvolta questo però diventa un onere troppo pesante e limitante.
Il legislatore, conscio della situazione di difficoltà in cui versano le imprese, specie in seguito ai recenti eventi pandemici, ha stabilito, con parere nr. 923 del 05/11/2021, che le imprese debbano ricevere un’anticipazione del prezzo contrattuale e che questo è dovuto (pertanto diventa quindi obbligatoria) nella misura del 20%.
Obbligatoria sì, ma a patto che rispetti determinati requisiti, vediamoli insieme.
A disciplinare l’anticipazione contrattuale è l’art. 35 comma 18 del Codice dei Contratti che definisce come l’appaltatore ha la facoltà di richiedere e ottenere un anticipo del 20% del prezzo contrattuale pattuito.
Affinché questo accada è però fondamentale, come ricordato dall’ANAC con il parere del 12/01/2022 n. 12, che vengano rispettate tre condizioni essenziali:
Nel caso in cui la consegna venga definita urgente ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.L. 50/2016, secondo quanto previsto dal Decreto Cura Italia (D.L. 17/03/2020, art. 91, n. 18), la ditta fornitrice può inoltre ottenere l’anticipazione contrattuale anche prima della stipula del contratto.
La fideiussione a garanzia dell’anticipazione è il contratto con il quale il fideiussore garantisce, obbligandosi personalmente verso il creditore, che la parte in causa adempirà al pagamento dell’obbligazione.
Secondo quanto previsto dalle sopracitate norme, la durata della polizza di anticipazione contrattuale lavori pubblici varia a seconda del tipo di attività ed è definita come la somma anticipata maggiorata dell’interesse legale relativo al periodo di tempo necessario al recupero dell’anticipazione stessa.
Il legislatore, cosciente dei costi per la predisposizione di un cantiere e il suo effettivo avvio, con tutte le attività connesse, ha previsto che l’anticipazione contrattuale sia ottenibile da:
Il legislatore ha voluto prevedere ogni tipo di situazione, disciplinando che, l’eventuale presenza di una clausola all’interno del Capitolato d’Appalto che preveda il rifiuto di riconoscere un’anticipazione contrattuale, rende di fatto illegittimo il contratto in quanto non conforme alla normativa generale che disciplina il settore.
La clausola può essere ritenuta valida solo se vi sia un accordo quadro e riguarda solo la fornitura di servizi e forniture.
Quando si parla di milleproroghe 2022 si intende il Decreto Legge n. 228/2021 convertito poi in legge il 25 febbraio 2022 (Legge n. 15/2022) ovvero il Decreto attraverso il quale il Governo ha previsto che l’importo dell’anticipazione contrattuale possa essere incrementato fino al 30%.
Nello specifico, l’articolo 3, comma 4 che disciplina la proroga di termini in materia di liquidità delle imprese appaltatrici “definisce appunto la possibilità, per l’appaltatore, di richiedere un’anticipazione contrattuale incrementata fino al 30 per cento dell’importo a patto che vengano rispettati i termini previsti dall’articolo 207, comma 1 del Decreto Legislativo n. 34 del 2020.”
Attenzione però che l’importo maggiorato ovvero l’incremento dal 20% al 30% è una facoltà rimessa in capo alla Stazione Appaltante, nei limiti delle risorse disponibili. Questo vuol dire che l’anticipo entro il 20% è sempre obbligatorio, a patto che vengano rispettati i requisiti di cui sopra, mentre l’eccedente e fino al 30% è facoltativo e, per altro, subordinato, alla disponibilità di fondi.
Sulla base di quello che è stato stabilito con la legge 15/2022 di conversione del Decreto Legge 228/2021 – Milleproroghe 2022, l’anticipo contrattuale nella misura del 30% può essere richiesto, come definito dall’articolo 3, comma 4, fino al 31 dicembre 2022.
È bene specificare che l’anticipazione contrattuale degli importi per i lavori pubblici non ha nulla a che vedere con l’anticipazione dei contributi pubblici. Quest’ultimo importo non è disciplinato da nessun codice e varia a seconda del regolamento scelto dall’Ente che eroga il contributo (in media si attesta attorno al 40% del totale del contributo previsto).
Da precisare poi che il contributo pubblico può essere europeo, statale, provinciale o rilasciato da altri enti e non va considerarsi ai fini dell’anticipo contrattuale.
Ora che hai compreso i criteri fondamentali per poter ricevere l’anticipazione contrattuale, per poter procedere con la sua richiesta dovrai:
Come previsto dall’art. 35 comma 18 del Codice dei Contratti, l’anticipo contrattuale che puoi ottenere è pari al 20% della somma totale prevista dal contratto dell’appalto, dalla procedura negoziata o dall’affidamento diretto.
Conoscendo questo è facile calcolare quale sia l’importo che puoi ottenere come anticipo.
Ad esempio, supponiamo che il costo totale della prestazione sia di 150.000 euro, la somma ottenibile a titolo di anticipazione contrattuale sarà pari a 30.000 euro (150.000 x 20/100). Qualora volessi beneficiare dell’aumento previsto dal Decreto Milleproroghe 2022 e vi siano fondi disponibili, la somma che puoi richiedere come anticipazione contrattuale per lavori pubblici sarà pari a 45.000 euro (150.000 x 30/100).
L’importo calcolato e ottenuto deve essere poi indicato, come suggerisce il MIMS stesso, in ciascuna fattura dell’appaltatore.
In questo modo l’importo dell’anticipazione a recuperare viene sempre evidenziato e ne viene così, in maniera graduale ed automatica, diminuito l’importo della garanzia nel corso dell’esecuzione delle prestazioni.
Uno dei requisiti fondamentali per ottenere l’anticipazione contrattuale è che l’impresa sia in possesso di una polizza fideiussoria stipulata tra il contraente, ovvero l’impresa che ha fatto richiesta dell’anticipazione contrattuale lavori pubblici, il beneficiario ovvero l’Ente Pubblico erogante e un garante ovvero il soggetto che emette il contratto di fideiussione.
Al momento della stipula della garanzia fideiussoria, l’importo di quest’ultima viene calcolato sul totale anticipato maggiorato degli interessi legali.
Supponiamo, riferendoci al nostro precedente esempio, che l’anticipo sia del 20% su un importo contrattuale di 150.000 euro e che la conclusione dei lavori sia prevista in 12 mesi. La polizza fideiussoria sarà calcolata nel seguente modo:
Nel caso in cui non vengano più eseguiti i lavori pattuiti o non venisse rispettato il cronoprogramma a causa di ritardi dovuti all’appaltatore, l’obbligo di anticipazione contrattuale da parte del beneficiario decade. Permane invece l’obbligo di restituzione delle somme ricevute.
Dal punto di vista fiscale, ed in particolare ai fini I.V.A., l’anticipazione contrattuale lavori pubblici non può essere considerata un prestito all’appaltatore, ma un acconto in conto lavori strettamente legato all’esecuzione del contratto di appalto (sulla base dell’art. 6, DPR 26 ottobre 1972 n. 633 che stabilisce che le anticipazioni di prezzo sono assoggettate ad imposta).
Secondo quando previsto con la Delibera del 15 giugno 2020 n. 67 della Corte dei Conti Piemonte, la stazione appaltante, non potendosi sottrarre alla fideiussione, deve procedere ad un’attenta attività di programmazione complessiva così da garantire il corretto appostamento in bilancio delle spese e rientri.