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Premessa: il Codice degli appalti pubblici, che ha abrogato la precedente Legge 109/2004 (Legge Merloni) che disciplinava esclusivamente la materia dei pubblici appalti in riferimento al settore lavori intesi quali costruzioni, ristrutturazioni e manutenzioni di opere di pertinenza pubblica, ha strutturato – sulla spinta del legislatore comunitario – in modo organico, insieme alla materia dei lavori anche quella dei servizi e delle forniture. Peraltro nel gennaio 2014 il legislatore europeo è intervenuto legiferando nell’ambito di un processo di aggiornamento della materia, tramite la nuova direttiva 2014/24/UE.
Normativa di riferimento: Il codice degli appalti D.Lgs. 163/2006 – REG. attuazione D.P.R. 207/2010
Alla luce della ratio del Codice dei pubblici appalti la struttura del procedimento concorsuale di partecipazione al pubblico concorso è, in particolare, finalizzato alla selezione degli operatori economici che aspirano all’aggiudicazione del contratto di appalto. Selezione che si basa sulla presenza, già a monte, dei requisiti di partecipazione in capo al concorrente e sulla serietà dell’offerta espressa dallo stesso.
La gara esprime la procedura indetta dalla Stazione appaltante per chiamare a raccolta, tramite bando, determinati operatori economici che dovranno manifestare la loro offerta ove la pubblica amministrazione abbia necessità di acquisire beni, servizi o abbia necessità di realizzare opere di pubblica utilità.
La gara può essere indetta, con l’iter della procedura aperta, ristretta, negoziata, nonché quella dell’accordo quadro, del sistema del dialogo competitivo ovvero quello dinamico di acquisizione (per l’approvvigionamento di beni e servizi) il cui iter è basato sull’impiego di mezzi elettronici dalla pubblicazione del bando, alla presentazione dell’offerta fino all’aggiudicazione.
Il procedimento concorsuale è l’esperimento dell’iter con il quale la Stazione appaltante rende pubblicamente noti l’oggetto e le condizioni del contratto d’appalto a cui intende addivenire.
Le fasi del procedimento, fra le altre, riguardano la delibera dell’ente a contrarre e approvare il bando di gara, la sua pubblicazione, la presentazione delle domande di partecipazione, la diramazione alle imprese richiedenti ammesse alla gara, l’invio delle offerte con la relativa documentazione, l’ammissione o l’esclusione dell’offerta e la proclamazione dell’esito della gara con la relativa pubblicazione.
Documento base della procedura è il bando reso pubblico attraverso i canali convenzionali di comunicazione (mezzi di informazione) o quelli più moderni (come nel caso del sistema delle gare elettroniche) e nel cui corpo, all’unisono con il disciplinare di partecipazione, vengono evidenziate le caratteristiche dell’appalto, il sito, la durata, le condizioni di partecipazione, l’importo, il criterio di aggiudicazione nonché la tipologia della garanzie richieste in riferimento al Codice dei pubblici appalti.
Ai fini della partecipazione alla procedura di gara, oltre al rispetto dell’iter per la presentazione dell’idonea documentazione, compresa la cauzione “Provvisoria”, assume rilevanza la presenza in capo al concorrente dei requisiti di partecipazione (di ordine generale e speciale), da distinguersi dai requisiti di aggiudicazione, atti a valutare, quest’ultimi, la congruità dell’offerta dal punto di vista economico.
L’assenza o le carenze dei requisiti di partecipazione comportano l’esclusione del concorrente dalla procedura. Nell’ambito della partecipazione alla gara, ai fini della manifestazione dell’offerta, assume rilievo il criterio di aggiudicazione stabilito nel bando dalla Stazione appaltante.
Con l’avvento del D.Lgs. 163/2006 l’ente può optare, in ragione della tipologia dell’appalto, per il criterio del prezzo più basso ovvero per quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ossia una offerta riferita alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto sulla scorta del rapporto prezzo qualità nel senso di resa ottimale del bene o della fornitura oggetto dell’appalto.
Le imprese che operano regolarmente con enti pubblici e che hanno in modo continuativo necessità cauzionali per via del settore di appartenenza (costruzioni, ristrutturazioni, impiantistica ovvero forniture e erogazione di servizi ) sono chiamate in virtù della vigente normativa (Codice dei pubblici appalti) a prestare cauzioni – sotto forma anche di fidejussioni assicurative.
Particolare utilità rivestono, sia per gli operatori economici che per le Stazioni appaltanti (che rappresentano l’interesse della collettività nell’ambito della realizzazione di opere di pubblica utilità), le garanzie “Provvisorie”, strumentali alla partecipazione alla gara di appalto, e le “Definitive” votate, all’indomani dell’aggiudicazione, a garantire gli impegni contrattuali sottoscritti dall’aggiudicatario.
Sotto il profilo dell’utilità manifestano un ruolo fondamentale, nel campo dell’edificabilità delle aree di pertinenza dei Comuni, le garanzie fidejussorie (quelle c.d. “assimilate agli appalti pubblici”) per il pagamento degli oneri di urbanizzazione o per il pagamento del contributo del costo di costruzione in capo al titolare dell’acquisito permesso di costruire.
Ricorrendo tale tipologia, da una parte, il titolare della concessione è agevolato sotto l’aspetto economico potendo versare sulla base di un piano di rateizzazione il corrispettivo di cui agli oneri di urbanizzazione o del costo di costruzione. Sull’altro versante il Comune – chiamato a tutelare le esigenze della collettività – è garantito tramite le garanzie di specie a fronte delle eventuali insolvenze dei concessionari.