DVR (Documento Valutazione Rischi): Cos’è e a cosa serve?

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Il DVR (Documento Valutazione Rischi) è una relazione obbligatoria prevista in capo ad ogni Datore di Lavoro, ai sensi degli art. 17 e 28 del D.Lgs. 81/ 2008, meglio conosciuto come Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro.

Il DVR individua tutti i rischi esistenti sul luogo di lavoro e nello svolgimento di quelle mansioni che possono cagionare un danno alla salute tramite infortuni o malattie professionali (come l’utilizzo di macchinari o l’impiego di sostanze tossiche).

Sommario contenuti

Cosa è il DVR o Documento di Valutazione dei rischi

Il Documento di Valutazione dei Rischi è una relazione che ogni impresa è tenuta a redigere, che evidenzia ogni possibile rischio nello svolgimento di ogni singola attività sul luogo di lavoro e tutti gli strumenti adottati per garantire la salute e la sicurezza.

A cosa serve?

Lo scopo del DVR è quello di analizzare e individuare tutti i possibili rischi che potrebbero cagionare un danno alla salute dei lavoratori (dando atto ad infortuni, malattie professionali o incidenti, anche mortali), determinando al contempo le misure utili a prevenirli e controllarli, come per esempio:

Per chi è obbligatorio

Ai sensi del D.Lgs. 81/ 2008 tutte le aziende che abbiano almeno 1 dipendente sono tenute a redigere il DVR.

Tale obbligo, a seguito dell’integrazione degli art. 28 e 29 del medesimo Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, ad opera della Legge n. 161/14, vede il Datore di lavoro obbligato alla valutazione dei rischi entro 90 giorni dalla costituzione di una nuova impresa.

Esonerate, invece, sono tutte le imprese senza dipendenti, per esempio le ditte individuali, i liberi professionisti e tutte le società con unico socio lavoratore.

Nel caso specifico in cui il professionista, pur esercitando attività in forma individuale, si avvalga di un praticante, sussiste invece l’obbligo di redigere il Documento Valutazione Rischi.

Cosa deve contenere

All’interno del DVR devono essere inclusi:

Ai sensi dell’Accordo Europeo Sullo Stress Sul Lavoro, siglato l’8 ottobre del 2014, tra i rischi per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro va annoverato anche lo stress lavoro-correlato.

Cosa succede in caso di omessa redazione o irregolarità del DVR?

Nel T.U.S.S.L., all’interno del Titolo I, legato ai Principi comuni, è prevista una Sezione dedicata alle Sanzioni, che individua, tra le varie inadempienze, l’omessa redazione del DVR o la sua irregolarità, per incompletezza.

Se il documento dovesse risultare incompleto, il Datore di Lavoro sarà sanzionato con un’ammenda fino ad un massimo di 4.834 €, mentre nel caso in cui violi in assoluto l’obbligo di redazione del DVR, il Datore di lavoro rischierà l’arresto da 3 a 6 mesi oppure un’ammenda fino ai 6.400 €.

Una cartella contenente i documenti relativi al  DVR (Documento di valutazione dei rischi).

Chi redige il DVR?

Il DVR deve essere redatto dal Datore di Lavoro, ai sensi dell’art. 29 del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, in collaborazione con il R.S.P.P. e il Medico competente e previa consultazione del R.L.S.

Tuttavia, è nelle sue facoltà richiedere il supporto di un professionista nel settore della sicurezza sul lavoro.

Il Datore di lavoro, a seguito di uno specifico sopralluogo, coadiuvato da eventuali consulenti esterni e dalle figure del R.S.P.P., del Medico competente e del R.L.S. (a seconda dei casi specificatamente previsti dalla normativa) dovrà individuare tutti i rischi esistenti per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Inoltre, sarà necessario provvedere alla verifica dei documenti attinenti alla sicurezza.

Terminata questa prima fase di analisi, il Datore di lavoro dovrà mettere a punto le necessarie misure di prevenzione, protezione e formazione che dovranno essere attuate al fine di eliminare o contenere i rischi che sono stati individuati.

Il DVR dovrà poi essere messo a disposizione del personale per avere la possibilità di consultarlo e dovrà essere costantemente aggiornato sulla base degli eventuali cambiamenti aziendali o legislativi.

Validità e aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi

L’obbligo di revisione e aggiornamento costante del DVR non è legato al decorso di alcun termine ma deve essere adempiuto, ovviamente a seguito di una nuova valutazione dei rischi esistenti, ogni qualvolta si verifichino delle modifiche nel processo produttivo, nell’organizzazione generale del lavoro oppure in caso di infortuni gravi.

Di conseguenza, l’iter di redazione del DVR dovrà essere ripetuto quando l’azienda modifica la propria attività o ne aggiunga di nuove oppure in caso di assunzione di nuovi dipendenti che si vadano ad aggiungere a quelli già presenti anche solo in sostituzione di uno di essi.

Si tratta di un documento obbligatorio per qualunque impresa abbia almeno un dipendente o collaboratore e va presentato entro 90 giorni dall’apertura dell’attività.

Il Documento di Valutazione dei Rischi Standardizzato (DVRS)

Per facilitare le piccole e medie imprese nella realizzazione del DVR, il 30 novembre 2012, con un Decreto Interministeriale firmato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro della Salute e il Ministro dell’interno, è stata predisposta una modulistica standardizzata, utilizzabile da tutte le imprese che occupano fino a 50 lavoratori.

Il DVRS (Documento di Valutazione dei Rischi Standardizzato) semplifica così la redazione di una relazione sui rischi complessa, aiutando anche le imprese più piccole ad osservare più facilmente la normativa.

Attraverso il DVRS le imprese possono quindi:

La modulistica standardizzata può essere adottata da imprese fino a 50 dipendenti con alcune esclusioni, come ad esempio:

Differenze tra DVR e DUVRI

Il DUVRI è il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti è un ulteriore documento obbligatorio da redigere per il Datore di Lavoro committente, ai sensi dell’art. 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008.

Analizza e determina la gestione della sicurezza durante le attività in appalto.

Il DUVRI risponde a due importanti esigenze:

Differisce quindi dal DVR in quanto non analizza la sicurezza di un’azienda nel suo complesso, ma valuta i rischi afferenti a una determinata attività, in cui è prevista la cooperazione di più imprese e quindi risulta necessaria la valutazione dei rischi di interferenza.

Il soggetto obbligato alla sua redazione non è più il Datore di Lavoro dell’azienda, ma il Datore di Lavoro committente, che è responsabile della collaborazione tra le imprese appaltatrici e solitamente è individuato nella figura che ha il potere decisionale e di spesa nell’appalto.

Rispetto al DVR, cambiano anche i rischi oggetto della valutazione, che possono mutare ogni qualvolta si determini una modifica circa la sovrapposizione di attività nel cantiere.

Ulteriore differenza attiene l’aggiornamento del DUVRI, che a differenza del DVR, deve essere disposto unicamente alla variazione delle condizioni del contratto d’appalto, di cui è anche elemento essenziale.

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