Le Società Organismi di Attestazione (SOA) sono organismi di diritto privato con forma giuridica di Società per Azioni costituite con un capitale sociale interamente versato minimo di un milione. Esse, su autorizzazione dell’ AVCP (Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici) [soppressa e sostituita, con D.L. 90/2014, dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)]. , accertano l’esistenza nei soggetti esecutori di lavori pubblici degli elementi di qualificazione, ossia della conformità dei requisiti alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione dei soggetti esecutori di lavori pubblici. Tali requisiti sono riassunti nel regolamento per il sistema di qualificazione contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.
L’attestazione SOA è il documento, rilasciato dalle SOA, che dimostra il possesso dei requisiti elencati dall’articolo 8 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, abrogata dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.
Il conseguimento dell’Attestazione SOA è obbligatorio ai fini della partecipazione a gare d’appalto per l’esecuzione di lavori pubblici, poiché comprova, in sede di gara, la capacità dell’impresa di eseguire, in maniera diretta o in subappalto, opere pubbliche con importo a base d’asta superiore a 150.000 euro.
L’Attestazione SOA qualifica l’azienda ad appaltare lavori per categorie di opere e per classifiche di importi.
Le categorie di opere per le quali si può ottenere l’attestazione SOA sono 52, così distribuite:
– 13 rappresentano opere di carattere generale (edilizia civile e industriale, fogne e acquedotti, strade, restauri, etc.)
– 39 sono riconducibili ad opere specializzate (impianti, restauri di superfici decorate, scavi, demolizioni, arredo urbano, finiture tecniche, finiture in legno, in vetro e in gesso, arginature etc.).
La categoria di opere è quindi legata all’attività aziendale ed alla tipologia dei lavori eseguiti dall’impresa durante il periodo di riferimento.
Le classifiche di qualificazione invece sono 10, identificate da un numero romano e da un corrispondente controvalore in euro:
Tali classifiche di qualificazione abilitano l’impresa a partecipare ad appalti per importi pari alla relativa classifica incrementata del 20%.
La classifica di importo è commisurata alla capacità tecnica ed economica dell’impresa.
Un’impresa , per ottenere l’attestazione SOA deve, innanzitutto, stipulare un contratto con una SOA, la quale, verifica il soddisfacimento dei requisiti richiesti da parte dell’impresa contraente.
La SOA si occupa infatti, della validazione dei documenti prodotti dall’impresa, riferiti agli ultimi dieci esercizi dell’attività di quest’ultima (più nello specifico, ci si riferisce agli ultimi dieci anni di lavori ed ai cinque migliori esercizi tra gli ultimi dieci).
Se tale verifica ha esito positivo, la SOA rilascia l’attestazione ad essa richiesta.
La SOA, ovviamente, per lo svolgimento di tale attività, ha diritto ad un compenso, il cui ammontare minimo varia in funzione dell’importo complessivo delle qualificazioni richieste nelle diverse categorie e del numero delle categorie, generali o specializzate, per le quali si chiede la qualificazione.
Infatti:
corrispettivo minimo = importo complessivo delle qualificazioni richieste nelle varie categorie/(12.500+(2*numero delle categorie generali o specializzate per le quali si chiede la qualificazione +8)*800.000)
Tale formula stabilisce il minimo che deve essere corrisposto, ma le SOA possono chiedere fino al doppio dell’importo risultante.
L’attestazione SOA ha validità quinquennale, con verifica di mantenimento entro il terzo anno dal primo rilascio, ad eccezione della categoria OS2 (Restauro e manutenzione delle superfici decorate e beni mobili di interesse storico e artistico) per la quale l’Attestazione ha validità pari a tre anni.
Almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine triennale, l’impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti e almeno tre mesi prima della scadenza quinquennale l’impresa deve richiedere il rinnovo dell’Attestazione (art. 15, comma 5 e art. 15 bis del D.P.R. n. 34/2000).
In caso di richiesta di aumento di importo o di estensione delle categorie, l’Attestazione può essere richiesta anche prima della scadenza.
I termini di validità decorrono dalla data del rilascio dell’ultima Attestazione.