Le garanzie che discendono dalle norme sull’edificabilità dei suoli di cui al D.P.R. 380/2001-T.U. sull’edilizia, si articolano in due fattispecie: quelle relative al “Pagamento degli oneri di urbanizzazione e/o costo di costruzione” e quelle riferire alla “Esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri concessori”.
Il garante si fa carico, nei confronti del Comune, del mancato o ritardato pagamento dilazionato degli oneri di urbanizzazione e/o del contributo commisurato al costo di costruzione, da parte del soggetto titolare della concessione all’edificazione.
Ai fini dell’esame della richiesta occorrono:
L’ammontare delle somme da garantire, stabilito e stilato nel piano di rateizzazione, viene calcolato dal Comune in rapporto al costo dell’intervento; nel caso dell’urbanizzazione primaria il costo è riferito alla realizzazione di strade, fognature, allacciamenti ai servizi pubblici.
Ove previsto dalla delibera del Comune il “massimale” delle garanzie potrebbe coprire anche il pagamento delle sanzioni amministrative per il ritardato pagamento degli oneri/costi.
Il premio è in relazione con una tassazione basata sulla capacità patrimoniale del richiedente e sulla durata delle garanzie.
La durata delle garanzie di specie (per le quali vengono esposte proroghe) varia da un anno e sei mesi a un massimo di tre anni.
L’escussione avverrà, nel caso del mancato rispetto del piano di rateizzazione, con la formula del pagamento entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta del Comune e con rinuncia da parte del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 c.c. e con rinuncia ad eccepire i termini di cui all’art. 1957 c.c.
Le garanzie vengono svincolate dal Comune con:
Il T.U. sull’Edilizia D.P.R. 380/2001 in materia di nuove costruzioni, demolizioni, ristrutturazioni e mutamenti di destinazione d’uso prevede, a scomputo totale o parziale della quota a carico del lottizzante, che lo stesso titolare del permesso di costruire possa obbligarsi a realizzare direttamente le opere pubbliche di urbanizzazione. A garanzia degli impegni assunti dal titolare della licenza, tramite convenzione, in merito alla puntuale realizzazione delle opere di urbanizzazione deve essere prestata idonea polizza fidejussoria.
Documento fondamentale da esaminare è la copia della convenzione, da sottoscriversi fra Comune e lottizzante davanti al notaio, contenete gli impegni dell’obbligato principale in ordine alle caratteristiche e alle tempistiche dell’operazione, nonché all’ammontare della garanzia.
L’ammontare della garanzia, stabilito in convenzione in ragione del monte lavori riferito alla tipologia delle opere di urbanizzazione da realizzare, potrebbe essere pari al 100% del valore dell’intervento in favore dell’ente beneficiario.
Il premio sarà calcolato in base alla tassazione basata sull’affidabilità e sulla capacità finanziaria del lottizzante (può essere esso stesso ad eseguire la realizzazione dell’intervento o affidarsi a terzi) e della durata dell’operazione.
La durata massima della garanzia, che è in relazione ai termini di “inizio – fine lavori” indicati in convenzione, non potrà essere superiore a 13 anni così come indicato dall’art. 28, comma 5, Legge 1150/1942, modificato dal D.L. 69/2013 (“Decreto del fare”).
In caso di inadempimento da parte del lottizzante delle obbligazioni assunte e riportate in convenzione, il pagamento in favore del Comune sarà effettuato entro 30 giorni dalla semplice richiesta e con rinuncia da parte del garante ad avvalersi del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 c.c. e con rinuncia ad eccepire i termini di cui all’art. 1957 c.c.
La garanzia viene svincolata tramite dichiarazione liberatoria (lettera raccomandata) da parte del Comune attestante che tutte le obbligazioni relative alla convenzione – non ultima quella relativa alla regolare realizzazione e consegna delle opere di pertinenza dell’ente – sono state onorate dal lottizzante.