Quando una società di assicurazioni stipula una polizza fideiussoria rendendosi garante delle obbligazioni di un’impresa, ha spesso cura di farsi rilasciare controgaranzie da soggetti terzi (spesso si tratta di soci o esponenti dell’obbligata principale).
Capita, allora, che a valle dell’escussione del pagamento e del regresso i controgaranti contestino, tra l’altro, la competenza territoriale del giudice adito dalla società di assicurazioni, invocando la competenza territoriale prevista dall’art. 33, co. 2, lett. u, del Codice del Consumo (D.Lgs. 6/9/2005 n. 206; secondo l’interpretazione corrente, quello individuato dalla norma richiamata è un “foro speciale di competenza esclusiva”, prevalente quindi rispetto ai fori alternativi contemplati dall’art. 20 c.p.c.). Essi, al riguardo, invocano di non essere operatori professionali e di aver diritto allo status di soggetti che hanno contratto obbligazioni per scopi estranei alla propria attività professionale.
La questione è stata affrontata in diversi precedenti. Segnaliamo, qui, la recente decisione del Tribunale di Arezzo in data 16 ottobre 2017 (consultabile in DeJure, banca dati edita da Giuffrè Editore), secondo cui “la qualità di consumatore rilevante, anche ai fini dell’individuazione del foro competente, non sia quella del soggetto che presta la garanzia ma quella del soggetto su cui grava l’obbligazione garantita”.
Nel caso deciso dal Tribunale di Arezzo, la creditrice (Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio) aveva agito contro la debitrice principale (una società) e i due garanti di questa. I garanti (persone fisiche) avevano contestato la competenza del foro di Arezzo a favore di quello di Roma (luogo di loro residenza). Il giudice ha dichiarato l’infondatezza dell’eccezione di incompetenza, osservando che ad Arezzo aveva sede la creditrice e che, quindi, in questo luogo doveva essere adempiuta l’obbligazione principale ai sensi dell’art. 1182 c.c.; quindi, questo è il luogo cui si riferisce l’art. 20 c.p.c. (il giudice, in particolare, ha chiarito che, quand’anche il contratto bancario sia gestito da una filiale, la competenza ex art. 20 c.p.c. debba determinarsi con riguardo alla sede principale della società).
La soluzione si applica sia al caso della fideiussione che a quello del contratto autonomo di garanzia; in tal modo, si noti, viene confermata la stretta relazione che esiste tra debito principale e impegno di garanzia, nonostante l’attenuazione del vincolo di accessorietà che caratterizza i contratti autonomi di garanzia.
La soluzione del Tribunale di Arezzo è conforme all’orientamento della Suprema Corte (Cass. 5/12/2016 n. 24846).
Autore
Avv. Matteo Ambrosoli