Vuoi partecipare ad una gara d’appalto pubblico per l’affidamento di lavori, servizi o forniture? Per legge la tua impresa è obbligata a presentare una fideiussione per appalti pubblici, a garanzia della prestazione, ai sensi dell’art. 93 del Codice degli Appalti.
Il Codice degli Appalti o meglio definito Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016) è il testo unico che disciplina e regolamenta i rapporti tra gli enti della Pubblica Amministrazione e le aziende che per suo conto svolgono lavori, offrono servizi e/o forniture.
Trasparenza, concorrenza e meritocrazia sono i criteri a cui ogni gara d’appalto pubblica deve attenersi e per garantirne la corretta assegnazione, la stazione appaltante richiede, a garanzia della prestazione per cui desideri proporti, una fideiussione obbligatoria.
Ai sensi dell’art.93 del Codice degli Appalti, le imprese che desiderano proporre la loro offerta per partecipare ad una gara d’appalto, devono presentare unitamente la fideiussione appalti pubblici.
Tale obbligo si è reso necessario per tutelare l’ente pubblico nella realizzazione dei lavori, servizi e/o forniture, facendo partecipare solo aziende in grado di presentare una garanzia fideiussoria.
Ma cos’è la fideiussione?
È il contratto attraverso il quale un soggetto terzo, definito fideiussore, garantisce l’obbligazione altrui.
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Il Codice degli Appalti prescrive diverse tipologie di fideiussioni per appalti pubblici, che possiamo suddividere in:
Vediamo ora nel dettaglio quali sono le fideiussioni che devi presentare nel momento in cui decidi di partecipare con la tua impresa ad una gara di appalto per lavori pubblici.
La cauzione provvisoria è una garanzia fideiussoria prevista dall’art. 93 del Codice degli Appalti che tutela la Stazione Appaltante nel caso in cui la ditta aggiudicataria non possa sottoscrivere il contratto.
Solitamente è pari al 2% dell’importo totale dell’affidamento, ma è a discrezione della Stazione Appaltante la riduzione all’1% o l’aumento fino al 4%, a seconda del tipo di lavoro, fornitura o servizio appaltato.
Ai sensi del comma 7, sempre dell’art. 93 del Codice degli Appalti, l’importo della cauzione provvisoria può essere ridotto del 50% in caso di possesso di certificazione ISO 45000, ISO 17000 e ISO 9000 o del 30%, in caso per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS). Seguono poi la riduzione del 20% per il possesso di certificazione ambientale ISO 14001 o del 15% per la certificazione carbon footprint e/o inventario dei gas ad effetto serra.
Per poter emettere la fideiussione per la cauzione provvisoria l’ente deputato al rilascio (l’Assicurazione o la Banca) necessita alcuni documenti.
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L’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 ha abrogato la precedente disposizione contenuta nel Codice degli Appalti e sancisce che “la cauzione definitiva è una garanzia obbligatoria per l’appaltatore che viene presentata all’atto dell’aggiudicazione di una gara e copre il mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi e oneri previsti dal contratto di appalto”.
Se ti sei aggiudicato una gara di appalto, sei obbligato quindi a stipulare una cauzione definitiva ovvero una fideiussione assicurativa che mira a garantire il 10% dell’importo contrattuale (compresi gli oneri per la sicurezza).
Questa fideiussione appalti pubblici è volta a tutelare la Stazione Appaltante in caso di eventuali inadempienze da parte dell’azienda esecutrice ovvero a risarcirla nel momento in cui, a fronte dell’aggiudicazione dell’appalto, non vengano portate a compimento le operazioni indicate a contratto.
Così come per la cauzione provvisoria, anche quella definitiva può essere emessa da istituti bancari o assicurativi a fronte del pagamento di un onere, definito in relazione al merito creditizio dell’impresa, alla durata dei lavori stabiliti con il cronoprogramma (presentato in sede di gara) e alla valenza tecnica dell’opera.
Quando può essere svincolata la cauzione definitiva?
Il giorno dell’emissione del certificato di collaudo, provvisorio o di regolare esecuzione o, comunque, 12 mesi dopo l’ultimazione dei lavori.
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Dopo l’aggiudicazione di una gara d’appalto, l’impresa aggiudicataria ha diritto a ricevere, ai sensi dell’art. 35 comma 18 del Codice degli Appalti l’anticipo del prezzo di appalto.
Il D.Lgs. n. 34/2020, emanato durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha disposto la possibilità di aumentare l’anticipo del 20% sull’importo totale del contratto di appalto fino al 30%, a discrezione della Stazione Appaltante.
L’impresa aggiudicataria, per poter incassare l’anticipo, ha l’obbligo di consegnare alla Stazione Appaltante una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa sull’anticipo, maggiorata del tasso di interesse legale a titolo di garanzia dell’esecuzione delle prestazioni.
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Per garantire il pagamento dei lavori svolti dall’impresa e contemporaneamente coprire le difformità e i vizi dell’opera, il legislatore obbliga l’appaltatore a fornire alla Stazione Appaltante una fideiussione di cauzione rata di saldo.
La Stazione Appaltante può così pagare la rata di saldo all’appaltatore, ancora prima del collaudo definitivo, avendo la sicurezza di essere comunque “coperto” contro vizi e difetti non emersi in sede di collaudo.
Qualora dovessero sorgere problemi relativamente alla realizzazione dell’opera, successivamente al pagamento del saldo, il Fideiussore (l’istituto bancario o assicurativo) che ha emesso la polizza, si impegna a pagare alla Stazione Appaltante la somma garantita relativa alla rata di saldo maggiorata degli interessi legali, ai sensi dell’art. 103 comma 6 del Codice degli Appalti.
La somma garantita dalla fideiussione deve essere pari al credito residuo aggiornato al tasso di interesse legale per due anni.
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Se desideri partecipare ad una gara d’appalto pubblica per lavori, servizi e/o forniture, hai l’obbligo di presentare una fideiussione per appalti pubblici, a titolo di cauzione provvisoria.
Fino al 30 giugno 2023, il quadro normativo degli appalti pubblici, prevede però una sostanziale modifica, grazie all’entrata in vigore del Decreto Semplificazione e Decreto Semplificazione bis.
Per accelerare gli investimenti pubblici durante l’emergenza Covid, infatti, si è reso necessario abbassare le soglie comunitarie degli appalti, prevedendo un affidamento diretto puro, quindi dunque senza indire gara, per lavori sotto soglia, ossia lavori pubblici, forniture e servizi inferiori a 150.000 €.
Tornando invece all’aggiudicazione, ti verrà poi richiesto obbligatoriamente di presentare, come garanzia del pieno adempimento della tua prestazione, la cauzione definitiva, solitamente pari al 10% dell’importo del contratto d’appalto.
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