Gli Appalti Pubblici: cosa sono e come vengono disciplinati
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Nell’ordinamento italiano il contratto d’appalto è disciplinato dagli artt. 1655 e seguenti del Codice civile che parlano di appalto come:
“Contratto con il quale una parte assume con organizzazione di mezzi necessari e gestione a proprio rischio il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro.”
La disciplina è integrata dal D.Lgs 163/2006, il Codice dei Contratti pubblici e dal suo regolamento d’esecuzione e attuazione, il D.P.R. 207/2010.
La definizione di appalto pubblico si trova nell’art. 3 comma 6 del D.Lgs. 163/2006, e contenuta nell’art. 1, comma 1, lettera a) della direttiva 2004/18/CE (abrogata dalla direttiva 2014/24 UE).
Tale direttiva definiva gli appalti pubblici come:
“Contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti dal presente codice”.
Per fare una panoramica sull’argomento relativo agli appalti bisogna partire dalle tre diverse tipologie di appalti e da come si differenziano secondo la legge.
Sommario contenuti
Le principali tipologie di appalti pubblici
Gli appalti pubblici possono essere, infatti, di lavori, di forniture o di servizi.
Tali differenze sono definite nell’art. 3, commi 7, 9 e 10, del D.Lgs. 163/2006 che recepisce le corrispondenti definizioni contenute nell’art. 1, comma 2, lettere b), c) e d) della direttiva 2004/18/CE.
Appalti pubblici di lavori hanno per oggetto l’esecuzione o la progettazione esecutiva sui lavori o opere rientranti nell’allegato I del D.Lgs. 163/2006, “di un’opera rispondente alle esigenze specificate dalla stazione appaltante o dall’ente aggiudicatore.” Nell’allegato si definiscono come lavori le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere.
Appalti pubblici di forniture hanno per oggetto l’acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto, con o senza opzione per l’acquisto, di prodotti.
Appalti pubblici di servizi, diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, sono definiti dall’allegato II del D.Lgs. 163/2006.
La classificazione degli appalti
Per conoscere il tema degli appalti è importante distinguere tra le diverse classi:
Appalti a corpo: vi è una somma fissa e invariabile da riconoscere all’appaltatore che definisce un forfait di liquidazione dell’opera riferendosi all’opera stessa nella sua totalità e indipendentemente dall’effettiva quantità realizzata (Gli appalti a corpo possono essere stipulati per qualsiasi opera e sono molto comuni visto il minimo rischio per l’ente appaltante).
Appalto a misura: il contratto ha un prezzo variabile in cui il corrispettivo ha una valutazione in base alle quantità del lavoro realizzato e dell’unità di misura del lavoro terminato (Negli appalti a misura, i rischi che riguardano l’ente appaltante hanno una soglia di stipula che va considerata per lavori inferiori a 500.000,00 euro).
Appalto misto a corpo e misura: è una tipologia ibrida in cui alcuni lavori sono a corpo e altri sono espressi a misura.
Appalto in economia: in questo caso il corrispettivo viene valutato in base ad un calcolo dei materiali impiegati e della manodopera degli operai in funzione alle ore di lavoro (Questa tipologia vale solo per determinati tipi di interventi).
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L’assegnazione degli appalti pubblici e le procedure di assegnazione
L’appalto per una specifica opera viene affidato in relazione a vari fattori.
Chi li valuta e chi quindi prende una decisione?
Il responsabile del procedimento amministrativo.
Si appalta un’opera in base alle procedure di appalto che possono essere:
Procedura aperta (Gara D’appalto e/o Pubblico incanto): gli operatori economici interessati possono liberamente partecipare inviando un’offerta senza alcuna selezione da parte dell’ente pubblico appaltante. Si fa una valutazione dei requisiti di partecipazione (economici e tecnico organizzativi) richiesti dal bando di gara dopo l’apertura delle buste per la selezione e, successivamente, in virtù dei requisiti di aggiudicazione, si determina la vittoria del concorrente in base al prezzo più basso o all’offerta economicamente più vantaggiosa.
Procedura ristretta (Licitazione privata): si suddivide in più fasi temporali: l’invito, la presentazione, la valutazione delle candidature, l’assegnazione. Inizialmente si controllano i requisiti di partecipazione alla gara e successivamente la stazione appaltante invita le ditte a presentare l’offerta. In questo caso esse vengono invitate a partecipare alla fase di pubblicazione del bando di gara.
Procedura negoziata (Trattativa privata): è una procedura che si applica solo in determinati casi e che permette alla Pubblica Amministrazione appaltante di invitare i concorrenti alla gara d’appalto, sceglierli direttamente e contrattare i termini per realizzare l’opera con i suoi possibili appaltatori.