L’escussione della cauzione “Provvisoria” è disposta, contestualmente all’esclusione dal procedimento concorsuale, allorché il concorrente risulti privo dei c.d. requisiti di partecipazione, ovvero nel caso in cui abbia falsificato (o reso dichiarazioni mendaci) in relazione alla documentazione attestante i requisiti medesimi previsti dal bando di gara.
I requisiti di partecipazione, di cui al bando di gara (e indicati dal Codice dei contratti), sono di ordine generale e speciale.
Fra i requisiti generali sono indicati la non assoggettabilità allo stato di fallimento, l’assenza di sentenze passate in giudicato per reati contro lo Stato e l’assenza di violazioni definitivamente accertate di natura fiscale, contributiva, assistenziale ovvero riferite a riciclaggio o frodi. Quindi, nel caso di violazione di norme in materia contributiva verso la Cassa Edile o enti previdenziali, l’Amministrazione provvederà a rendere nulla l’aggiudicazione mediante l’estromissione dell’impresa dal procedimento concorsuale.
Fra i requisiti speciali richiesti per la validità della partecipazione del concorrente, sono annoverati quelli sulla capacità economica e finanziaria nonché tecnico organizzativa del concorrente.
Pertanto nel momento in cui l’impresa che partecipa alla gara dichiara di essere in possesso dei titoli richiesti in sede di bando, la cauzione “Provvisoria” diventa una garanzia inerente a tali affermazioni, con lo scopo di avallare la validità e la serietà dell’offerta.
Quindi, l’escussione della cauzione sarà prevista nel caso in cui il partecipante venga meno agli obblighi essenziali che regolano la gara, e che si riferiscono all’esattezza del procedimento.
Altresì l’esclusione dalla gara, e il conseguente incameramento della garanzia, saranno conseguenze dovute anche alla tardiva presentazione della documentazione necessaria che attesti le dichiarazioni relative all’offerta. Inoltre, nel caso di produzione di falsa documentazione o di dichiarazione mendace strumentale per la partecipazione alla gara, la Stazione appaltante ne darà comunicazione all’AVCP (Autorità Vigilanza Contratti Pubblici), che comminerà le sanzioni del caso in base alla gravità del fatto oggetto di falsa documentazione.
Per quanto riguarda le tempistiche circa l’escussione della “Provvisoria”, vi è da dire che la cauzione “Provvisoria” ha un termine di validità che corrisponde a un minimo di 180 giorni dalla data in cui è stata presentata l’offerta. Peraltro, la Stazione appaltante ha il potere di richiedere che la durata della garanzia si protragga ulteriormente in caso in cui al momento della sua scadenza non sia intervenuta l’aggiudicazione, previo contestuale impegno del garante a rinnovare la garanzia stessa.
In ultimo, la disposizione dell’incameramento della cauzione “Provvisoria”, si verifica anche nel caso in cui, all’indomani della definitiva aggiudicazione, la sottoscrizione del contratto non sia stata portata a termine per fatto imputabile all’affidatario.