Approfondimento fiscale sulla detrazione oneri di urbanizzazione

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Approfondimento fiscale sulla detrazione oneri di urbanizzazione

Su un tavolo ci sono strumenti di lavoro e una casa stilizzata con assi di legno.

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Questo articolo tratta un tema in ambito fiscale riguardante la detrazione applicabile agli oneri di urbanizzazione. Se vuoi approfondire il tema delle concessioni edilizie puoi visitare la pagina specifica oppure consultare la nostra Guida Cauzioni.

Prima di focalizzarci sugli oneri di urbanizzazione detrazione al 50%, occorre tenere conto di quanto sancito nel decreto legge 63/2013 attualmente in vigore: le detrazioni per gli interventi di ristrutturazione vengono prorogate fino al 31/12/2013, rimanendo al 50%.

A meno di ulteriori novità, quindi dal 01/01/2014, la detrazione per gli interventi di ristrutturazione ritornerà al 36%. A livello generale, proprietari, titolari di diritto reale di godimento, locatari, soci di cooperative hanno l’opportunità di detrarre dall’Irpef parte degli oneri sostenuti nella ristrutturazione di unità abitative e nelle parti comuni degli edifici situati in Italia.

Obiettivo di questo post è perciò quello di analizzare quali sono le caratteristiche relative agli oneri di urbanizzazione detrazione 50 per le ristrutturazioni e le modalità di pagamento.

Quindi, prima di tutto, è possibile detrarre al 50% gli oneri di urbanizzazione?

Sì. Ai fini della detrazione 50, è possibile tenere conto anche degli oneri urbanizzazione.

Per quanto riguarda il periodo di riferimento degli interventi di ristrutturazione, si tiene conto solo di quelli avviati dal 26/06/2012 e non prima. Nello specifico, all’innalzamento della percentuale di spesa al 50% fino al 31/12/2013 è corrisposto anche un aumento del valore massimo del limite annuale, pari al momento a 96.000 euro per ogni abitazione. Va ricordato che nel periodo in cui la detrazione per le azioni di ristrutturazione corrispondeva al 36% (e come già annunciato in precedenza, a meno di interventi del Governo ritornerà tale dal 01/01/2014), il limite indicato ammontava a 48.000 euro.

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Quali sono gli interventi soggetti a detrazione del 50%?

Eccoli elencati uno ad uno:

Come si può quindi intuire, la detrazione del 50% non è applicabile per gli interventi di ampliamento dell’unità abitativa né tanto meno quelli applicati su edifici di nuova costruzione.

Al fine di usufruire delle detrazioni di ristrutturazione, il pagamento va effettuato entro il 31/12/2013 esclusivamente in due modalità: la prima è quella del bonifico bancario, la seconda è quella del bonifico postale. Chiaramente, in riferimento agli oneri di urbanizzazione detrazione 50, ha diritto alla detrazione anche il detentore dell’immobile su cui è avvenuto l’intervento ed il familiare convivente del possessore a patto che vengano a lui intestati i bonifici e le fatture e che si accolli le spese.

Al momento di effettuare il bonifico, vanno indicati il/i codice/i fiscale/i del/i soggetto/i che paga/no, il codice fiscale di chi riceve il pagamento (va bene anche la p. IVA). Se gli interventi riguardano parti in comune all’interno di un condomino, bisognerà specificare anche il codice fiscale dell’amministratore.

A conclusione del post incentrato sugli oneri di urbanizzazione detrazione 50, il decreto legge 63/2013 attualmente in vigore consente di detratte il 50% della spesa per i mobili collocati all’interno di una qualsiasi abitazione da ristrutturare, per un importo che non vada oltre i 10.000 €.

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