Il Certificato Esecuzione Lavori (CEL) è il documento con cui la Stazione Appaltante attesta che un determinato operatore economico (un’impresa) ha eseguito e realizzato in maniera regolare e con esito positivo le opere a essa affidate, a seguito di gara, affidamento diretto, ordine per lavori in economia o forme di aggiudicazione alternative.
Tale documentazione è regolamentata ai sensi dell’Allegato D del D.P.R. 34/2000.
Il Certificato Esecuzione Lavori serve a quelle imprese che, ai fini della partecipazione ad una gara di appalto pubblico, hanno la necessità di conseguire l’attestazione SOA, per l’ottenimento della quale, infatti, è richiesto il CEL.
Ai sensi degli artt. 1 e 2 della Deliberazione n.24 del 23 maggio 2013 dell’AVCP (Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ) e dell’ art. 8, comma 7, lett. a) D.P.R. 207/2010, l’impresa che necessita dell’emissione del Certificato Esecuzione Lavori, deve presentare formale richiesta alla Stazione Appaltante.
Quest’ultima emette il Certificato in modalità telematica attraverso l’apposito servizio ad accesso riservato fornito dal sito dell’AVCP (www.avcp.it).
Ai sensi dell’art. 83 del D.P.R. n.207/2010, inoltre, la Stazione Appaltante, ai fini del rilascio del CEL, deve valutare esclusivamente i lavori iniziati e ultimati nei 5 anni precedenti alla data di sottoscrizione del contratto con la SOA.
Si ricorda che, nel caso di lavori antecedenti tale periodo o in corso di esecuzione alla data di sottoscrizione del contratto con la SOA, ai fini del rilascio del CEL, può comunque essere computata soltanto quella parte di lavori eseguita nel quinquennio che precede la data di sottoscrizione del contratto con la SOA.
L’importo dei lavori considerato corrisponde all’importo contabilizzato al netto del ribasso d’asta, aggiornato eventualmente sulla base degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi, incrementato dall’eventuale adeguamento dei prezzi e dalle risultanze del contenzioso eventualmente sorto per riserve dell’esecutore diverse dalle riserve riconosciute a titolo di risarcimento del danno.
Ottenuti tali dati, l’emissione del CEL deve avere luogo, da parte della Stazione Appaltante, entro 30 giorni a partire dalla formulazione della richiesta, attraverso il rilascio di copia telematica o comunicazione all’impresa del numero di inserimento informatico.
Inoltre, ai sensi dell’art. 8, comma 7, lett. a) del Regolamento di Attuazione, entro lo stesso termine, la Stazione Appaltante deve inserire il CEL nel casellario informatico.
Ottenuta una copia del Cel o il numero di inserimento informatico, per richiedere l’attestazione SOA, l’impresa interessata può:
Se invece l’impresa, a seguito di presentazione di formale richiesta alla Stazione Appaltante non riceva alcun riscontro entro il termine di 30 giorni a partire dall’istanza stessa, essa deve presentare alla SOA la documentazione che attesti la presentazione dell’istanza di rilascio del CEL.
In questa eventualità, qualora la SOA, durante lo svolgimento della propria attività di attestazione, riscontri che il CEL non è presente nel casellario informatico, lo comunica alla Stazione Appaltante e all’AVCP per l’irrogazione di eventuali sanzioni.
Partecipi spesso a gare pubbliche per lavori e devi sempre recuperare mille documenti? E poi devi stipulare di corsa una Cauzione provvisoria?
Registrati gratuitamente al servizio di TuttoCauzioni.it!
In meno di un minuto puoi ottenere un affidamento da 50.000 euro.
Per i lavori eseguiti all’estero da parte di imprese aventi sede legale in Italia, l’impresa che necessita dell’attestazione SOA deve presentare alla Società Organismo di Attestazione:
Il CELMAE deve essere prodotto in lingua italiana o, in alternativa, se prodotto in altra lingua, deve essere accompagnato da una traduzione in lingua italiana certificata dalla rappresentanza diplomatica o consolare o da un traduttore ufficiale.