Le garanzie cauzionali, in particolare nel settore dell’edilizia in virtù delle obbligazioni contrattuali derivanti da norme e, segnatamente, dai contratti che prevedono il rispetto di obbligazioni di esecuzione, trovano un collegamento con determinate coperture assicurative. E’ il caso della polizza C.A.R o della Indennitaria decennale che ricorrono, insieme alla garanzia fidejussoria, nell’ambito della Legge 210/2004 a tutela dei diritti patrimoniali dell’acquirente dell’immobile da costruire.
Nell’ambito della Legge 210/2004 si può prospettare la necessità (non prevista obbligatoriamente) del rilascio (contraente/assicurato è il venditore/costruttore) di una polizza C.A.R. (Contractor All Risk) per i rischi da costruzione.
Sempre nell’ambito della Legge 210/2004 è previsto, obbligatoriamente, che il venditore/costruttore contragga, all’atto del trasferimento della proprietà all’acquirente, una polizza “Indennitaria decennale”, con effetto dalla data di ultimazione dei lavori, a beneficio dell’acquirente stesso. La garanzia soccorre all’esigenza di mantenere indenne il compratore dai danni all’immobile derivati dai vizi e dai difetti che dovessero emergere all’indomani del trasferimento della proprietà.
Nel campo delle costruzioni assumo un ruolo fondamentale le coperture come la ” Decennale postuma” e la polizza C.A.R. Il ruolo di tali coperture assicurative è enfatizzato in particolare nel campo dell’edilizia (per così dire privata) come quello riferito alla Legge 210/2004 ossia della normativa a tutela dei diritti patrimoniali dell’acquirente dell’immobile da costruire.
Il dettato normativo in questione prevede obbligatoriamente – oltre alla garanzia fidejussoria in favore dell’acquirente per i danni che costui potrebbe patire a causa del default del venditore/costruttore (perdita dell’anticipo e mancato trasferimento della proprietà) – che il venditore/costruttore, tramite la polizza “Indennitaria decennale”, mantenga indenne l’acquirente per i danni derivanti da eventuali vizi e difetti che, all’indomani del trasferimento della proprietà, dovessero interessare l’immobile. Quindi il venditore/costruttore è tenuto a contrarre a “chiusura cantiere”, all’atto del trasferimento della proprietà, la garanzia a beneficio dell’acquirente. In tal modo si fa fronte all’esigenza della difesa degli interessi del compratore, prolungando nel tempo la responsabilità del venditore/costruttore per perequare il termine di durata della polizza alla durata dell’immobile in modo che all’acquirente sia garantita la consegna di un’opera solida e durevole nel tempo.
Quanto alla polizza C.A.R. (Contractor All Risk), sempre nel quadro della Legge 210/2004, contrariamente alla “Indennitaria decennale” essa non è obbligatoria ma, in ogni caso, il venditore/costruttore non dovrebbe trascurare la necessità di contrarre la garanzia, come “beneficiario”/assicurato, a copertura dei rischi da costruzione.
Le fidejussioni o le polizze fidejussorie (rilasciate, queste, da compagnie abilitate all’esercizio del Ramo Cauzioni) possono soccorrere nel caso di contratti fra privati che fanno riferimento ad impegni di fare (eseguire) o di comportamento come nel caso della garanzia di cui alla Legge 210/2004 – a “Tutela dei diritti patrimoniali dell’acquirente dell’immobile da costruire” – da prestarsi anche sotto forma di polizza fidejussoria.
Sotto la sfera dell’edilizia pubblica possono trovare riferimento le garanzie (“Provvisorie” e “Definitive”) di cui alla materia dei pubblici appalti regolati dal D.Lgs. 163/2006 e riferiti al settore lavori per costruzioni, ristrutturazioni e manutenzione di opere di pertinenza pubblica.