Uno sguardo generale per un’edilizia ecosostenibile
Nell’ambito di un’edilizia eco-sostenibile, i Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono quei requisiti ambientali necessari a configurare la migliore soluzione progettuale, la migliore scelta dei prodotti o dei servizi in vista di un’attività edilizia che rispetti le normative in termini di sostenibilità ambientale ai fini della stabilità dell’ecosistema. Ciò significa che attraverso la loro applicazione sistematica è possibile ampliare il raggio d’azione di tutte quelle tecnologie e di tutti quei prodotti eco-sostenibili che permettono di sviluppare un’adeguata politica di riduzione dell’impatto ambientale con l’obiettivo di garantire una circolarità produttiva basata sulla consumazione di materiali riciclabili e, di conseguenza, riutilizzabili.
Il Nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016, articolo 34) ha reso obbligatorio l’inserimendo dei CAM all’interno delle documentazioni necessarie per la partecipazione alle gare d’appalto pubbliche, allo scopo di rispondere all’esigenza della Pubblica Amministrazione di razionalizzare i propri consumi e ridurre le spese dove possibile.
I CAM nelle fasi di definizione degli appalti
Le considerazioni ambientali definite dai CAM riguardano tutte le diverse fasi relative alla definizione degli appalti. Nello specifico, nella definizione dell’oggetto dell’appalto (fase 1), nelle direttive riguardanti gli appalti pubblici non sono specificate particolari prescrizioni sulle caratteristiche degli acquisti, pertanto gli enti godono di assoluta libertà nella scelta di cosa e come comprare ottenendo, così, l’effettiva possibilità di considerare soluzioni eco-sostenibili per la loro soluzione finale.
Nel definire, poi, le specifiche tecniche (fase 2), il Nuovo Codice degli Appalti – negli articoli 68, 69 e 82 del D.Lgs. n.50/2016 – indica normative tecniche (relative alle caratteristiche previste per lavori, servizi o forniture, ai metodi di produzione, ecc) includendo un elenco esemplificativo (allegato VI) di tali standard tecnici tra i quali si riscontrano, nello specifico, i “livelli di prestazione ambientale” e definizioni tecniche in termini di prestazioni e requisiti funzionali contenenti anche caratteristiche ambientali.
Nella selezione dei candidati agli appalti pubblici (fase 3), gli articoli 83 e 172 del D.Lgs. n.50/2016 permettono all’ente pubblico di escludere dalla partecipazione alla gara d’appalto – presentando apposita motivazione – tutti coloro che abbiano subito, in precedenza, una condanna – con sentenza passata in giudicato – relativa a reati che influiscono sulla propria moralità professionale. Viene chiamato in causa, in questo caso, anche chi si è distinto in negativo per aver commesso errori gravi accertati in ambito professionale.
L’aggiudicazione dell’appalto (fase 4) considera il criterio del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con propensione (nonché preferenza in alcuni casi) verso quest’ultima (articoli 95 e 95 D.Lgs. n.50/2016). In ambito di offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il bando di gara è necessario rispettare specifici criteri di valutazione basati sulla natura, sull’oggetto e sulle sulle caratteristiche del contratto (prezzo, qualità, caratteristiche ambientali, ecc).
In funzione dell’esecuzione dell’appalto pubblico (fase 5), l’articolo 100 del D.Lgs. n.50/2016 prevede che la stazione appaltante può richiedere requisiti particolari purché questi siano compatibili in materia di diritto europeo e con “i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, innovazione” con particolare attenzione a “esigenze sociali e ambientali”.
Tutti i documenti relativi ai Criteri Ambientali Minimi presentano la medesima struttura di base costituita da una premessa (che riporta la normativa ambientale e sociale di riferimento), l’oggetto dell’appalto (che segnala la presenza di requisiti ambientali e sociali nella procedura di gara) e la definizione della procedura di gara sulla base di requisiti necessari per la selezione dei candidati, specifiche tecniche riguardanti le caratteristiche previste per lavori, servizi o forniture e criteri premianti necessari per l’aggiudicazione dell’appalto.
I CAM nelle categorie di forniture e prodotti
Arredi per interni (DM 11 gennaio 2017, in G.U. n.23 del 28 gennaio 2017): la stazione appaltante, in funzione della riduzione dell’impatto ambientale relativo all’acquisto di arredi, viene invitata ad evitare la sostituzione di elementi d’arredo ai soli fini estetici, cercando soluzioni per il loro riutilizzo e favorendo comunque l’allungamento della vita media del mobile attraverso riparazione, sostituzione di pezzi o donazione ad organizzazioni non lucrative. Tutti i tipi di arredi per interni acquistati, inoltre, devono essere prodotti con materiali e processi produttivi a ridotto impatto ambientale. Il suddetto DM fornisce anche una corposa lista di specifiche tecniche relative alla classificazione di sostanze pericolose, emissioni, elementi contaminanti, residui chimici e criteri di sostenibilità dei materiali.
Arredo urbano (DM 5 febbraio 2015, in G.U. n.50 del 2 marzo 2015): l’acquisto di articoli per l’arredo urbano (panchine, fioriere, porta biciclette, attrezzature ludiche, pavimentazioni antitrauma, transenne, contenitori per raccolta rifiuti, ecc) da parte della stazione appaltante deve garantire le condizioni di riciclabilità di materiali come metalli, legno, plastica o gomma. Piattaforme antitrauma, ad esempio, devono essere realizzate con l’utilizzo di materiali naturali derivanti da operazioni di recupero (cippato, corteccia); costruzioni in legno, invece, devono provenire da prodotti durevoli e resistenti gli attacchi biologici (funghi, insetti, ecc) o essere coadiuvate da appositi rivestimenti superficiali; gli arredi di plastica devono essere costituiti da plastica prevalentemente riciclata in percentuale minima del 50% del peso complessivo. Tutti i prodotti devono essere assemblati in modo da permetterne il disassemblaggio al termine della vita utile per consentire il recupero, il riutilizzo o il riciclo delle singole parti.
Ausili per l’incontinenza (DM 24 dicembre 2015, in G.U. n.16 del 21 gennaio 2016): per avere un minore impatto ambientale, devono essere costituiti da polpa di cellulosa per gran parte proveniente da foreste gestite in maniera “responsabile”. Il suddetto DM stabilisce una serie di sostanze pericolose (additivi, inchiostri, tinte, imballaggi) soggette ad esclusione o limitazione.
Carta (DM 4 aprile 2013, in G.U. n.102 del 3 maggio 2013): vengono fornite indicazioni in merito all’acquisto e all’uso di carta per copia e carta grafica per la categoria “cancelleria” suddividendole in carta fatta di fibre di cellulosa riciclata (per almeno il 70%) o mista / vergine. È incentivato l’utilizzo di materiali telematici (posta elettronica, condivisione di documenti) al fine di diminuire l’utilizzo cartaceo, così come la stampa di più pagine per foglio e il riutilizzo di fogli già stampati su un solo lato. La carta, inoltre, non deve rilasciare polveri durante l’uso e rispondere a una serie di specifiche tecniche quali particolari requisiti delle fibre o assenza di sostanze pericolose.
Cartucce per stampanti (DM 13 febbraio 2014, in G.U. n.58 dell’11 marzo 2014): gli appalti di fornitura di cartucce di toner e cartucce a getto d’inchiostro per stampanti, fotocopiatrici e multifunzione (categoria “elettronica”) sono definiti “verdi” se prevedono la fornitura di cartucce rigenerate per un quantitativo pari almeno al 30% rispetto al quantitativo totale di cartucce fornite. L’appalto specifico, invece, per la raccolta di cartucce esauste è definito “verde” se l’offerente dimostra di possedere direttamente specifiche autorizzazioni o di avvalersi di soggetti autorizzati alle attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti. Le cartucce, inoltre, devono essere tracciabili per poter individuare le loro successive fasi di vita.
Apparecchiature informatiche da ufficio (DM 13 dicembre 2013, G.U. n.13 del 17 gennaio 2014): tali criteri riguardano l’acquisto, il noleggio e l’uso di attrezzature elettriche ed elettroniche per utilizzo da ufficio (PC portatili o da tavolo, stampanti, fotocopiatrici, multifunzione) sulla base di una considerevole riduzione dei consumi energetici. Le apparecchiature devono rispondere a specifici requisiti di efficienza energetica (basso consumo) ed essere suscettibili di aggiornamento o potenziamento, non contenere mercurio (specialmente gli schermi LCD), avere emissioni sonore limitate e consentire il disassemblaggio per l’avvio del riciclo al termine del loro utilizzo.
Edilizia (DM 11 ottobre 2017, in G.U. Serie Generale n.259 del 6 novembre 2017. Sostituisce i criteri del precedente decreto 11 gennaio 2017): vengono stabiliti i Criteri Ambientali Minimi per l’Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Con l’obiettivo di indirizzare la Pubblica Amministrazione verso una consistente razionalizzazione dei consumi e degli acquisti per una perfetta sostenibilità ambientale, il documento si rivolge alle stazioni appaltanti per espletare una gara d’appalto mirata alla riduzione degli impatti ambientali degli interventi edili. Il suddetto decreto fornisce specifiche tecniche per gruppi di edifici, di un edificio nello specifico, dei componenti edilizi e delle tecniche utilizzate nei cantieri, stabilendo appositi criteri di aggiudicazione e precise condizioni di esecuzione. Vengono passati in rassegna, nel dettaglio, tutti i criteri riguardanti l’edilizia a partire dalla tutela del suolo e degli habitat naturali (con propensione al recupero di edifici esistenti o aree dismesse) per poi passare alla definizione di appaltatore ideale (capace di applicare misure di gestione ambientale a livello normativo europeo), all’obbligo di progettare nuovi edifici garantendo la conservazione degli habitat presenti nell’area di intervento con relativa vegetazione, alla sistemazione delle aree verdi in funzione di una successiva manutenzione capace di far perdurare i criteri ambientali adottati in sede progettuale, alla conservazione dei caratteri morfologici esistenti e all’incentivo rivolto all’adozione di sistemi energetici fotovoltaici, eolici o a biomassa capaci di ridurre drasticamente le emissioni inquinanti nell’atmosfera. Il DM impone anche la realizzazione di una rete separata di raccolta per acque meteoriche che ne consenta il riutilizzo a scopo irriguo o alimentare, mentre per quanto riguarda le specifiche tecniche di un singolo edificio è obbligatorio valutare le possibilità di ridurne il fabbisogno energetico incentivando l’utilizzo di fonti rinnovabili o sistemi alternativi. Tutti i progetti edilizi, inoltre, devono prevedere un piano di disassemblaggio e demolizione selettiva dell’opera a fine vita che consenta il riutilizzo o il riciclo dei materiali edilizi.
Illuminazione pubblica (DM 27 settembre 2017, in G.U. n.244 del 18 ottobre 2017): i CAM da rispettare nell’ambito delle procedure di acquisto per sorgenti e apparecchi per l’illuminazione pubblica impongono preventivamente di valutare strumenti urbanistici alternativi nel campo della circolazione (con preferenza, ad esempio, per segnaletiche, rallentatori, dissuasori, sistemi catarifrangenti) per poi incentivare la valutazione approfondita del risparmio energetico effettivo proveniente dall’adeguamento o dalla sostituzione dell’impianto di illuminazione, nonché la stima dell’impatto ambientale lungo l’intero ciclo di vita dell’impianto. Vengono valutate le tecnologie meglio orientate verso il risparmio sui costi di gestione e manutenzione, con particolare attenzione al contenimento dell’inquinamento luminoso e della luce molesta anche attraverso l’indirizzamento dei flussi luminosi al di sotto dell’orizzonte degli apparecchi di illuminazione. Vengono stabiliti precisi limiti di emissione luminosa (talvolta anche criteri estetici) in rapporto al tipo di area da illuminare (urbana, extraurbana, pedonale, ciclabile, area verde, centro storico, ecc) e all’eventuale presenza di fauna e flora, nonché ulteriori specifiche tecniche legate al tipo di lampade e alimentatori da utilizzare (con precise disposizioni in merito a punti premianti da assegnare in sede di gara) nonché al sistema di regolazione del flusso luminoso.
lluminazione e riscaldamento / raffrescamento per edifici (DM 7 marzo 2012, in G.U. n.74 del 28 marzo 2012): vengono stabiliti i Criteri Ambientali Minimi in ambito di acquisto di servizi energetici per gli edifici, tra cui servizi di illuminazione e forza motrice e servizi di riscaldamento e raffrescamento. SI fa riferimento al DM n. 135 dell’11 aprile 2008 in termini di implementazione di pratiche d’acquisto sostenibili.
Pulizia per edifici (DM 24 maggio 2012, in G.U. n.142 del 20 giugno 2012): i CAM per la pulizia degli edifici riguardano un vasto raggio di categorie che spaziano tra servizi di pulizia e forniture di prodotti per l’igiene. Viene richiamata l’attenzione sulla normativa ambientale e sociale di riferimento. L’appalto pulizia per edifici viene considerato “verde” se garantisce sostenibilità tramite la selezione di prodotti e servizi con specifiche prestazioni ambientali. Viene inoltre incentivata la valutazione dell’effettiva possibilità di razionalizzazione del fabbisogno con particolare attenzione alla frequenza del servizio nel rispetto delle normative specifiche (ambienti sanitari, scolastici, refettoriali) e al dosaggio dei prodotti utilizzati per l’igiene. Per aggiudicarsi la gara, l’offerente deve dimostrare di saper applicare le apposite misure ambientali in modo da influire il meno possibile sull’ambiente. Vengono analizzate tutte le caratteristiche dei prodotti per l’igiene utilizzati dall’impresa appaltatrice per le pulizie ordinarie. L’attribuzione di punti premianti deriva dall’impiego di prodotti riutilizzabili, dal minor consumo di sostanze chimiche, dal coscienzioso utilizzo di acqua nonché di apparecchiature elettriche, dalla capacità di riduzione dei rifiuti e dalla presenza di personale adeguatamente formato in termini di sostenibilità ambientale.
Rifiuti urbani (DM 13 febbraio 2014, in G.U. n.58 dell’11 marzo 2014): la gestione dei rifiuti urbani deve principalmente far fede ad una adeguata prevenzione della produzione dei rifiuti stessi attraverso iniziative legate allo sviluppo di tecnologie pulite e all’immissione sul mercato di prodotti capaci di produrre meno rifiuti e/o contenenti un minor quantitativo di sostanze pericolose, con particolare attenzione al recupero di materiali e alla promozione di materiali e prodotti recuperati. Ne consegue un sostanziale adeguamento delle misure logistiche (organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti, costituzione e sostegno di centri accreditati per la riparazione o il riutilizzo). Il suddetto DM rivolge estrema attenzione alla riduzione dello spreco di prodotti alimentari (soprattutto nel campo della ristorazione) con sostanziale riferimento al loro riutilizzo presso mense e mercati per una redistribuzione che favorisca chiunque si trovi in condizioni di miseria. Attraverso queste procedure è possibile governare sia la quantità che la qualità dei rifiuti (definizione di contenitori e automezzi per la raccolta e il trasporto dei rifiuti, adeguamento dei centri di raccolta), condizione necessaria per incrementarne il riciclaggio (con conseguente sviluppo di ulteriori attività imprenditoriali). I candidati ammessi alla gara d’appalto devono necessariamente disporre di personale competente per eseguire il contratto di appalto con il minore impatto ambientale possibile.
Ristorazione collettiva (DM 25 luglio 2011, in G.U. n.220 del 21 settembre 2011): i CAM per l’affidamento del servizio di ristorazione collettiva e per la fornitura di derrate alimentari vogliono che la produzione di alimenti e bevande provenga da una specifica percentuale di produzione biologica e da sistemi di produzione integrata rispettando, dove necessario, i calendari di stagionalità (prodotti ortofrutticoli) e modalità produttive sostenibili (pesca sostenibile). L’utilizzo di acqua e bevande confezionate è previsto solo in caso di specifiche esigenze tecniche (logistiche e igienico-sanitarie), essendo incentivata la consumazione di acqua e bevande sfuse attraverso una distribuzione di rete che faccia uso di attrezzature in linea con gli standard di efficienza energetica previsti. Vengono fissati, inoltre, precisi criteri per l’utilizzo di prodotti in carta-tessuto nel pieno rispetto delle basilari normative ecologiche. I mezzi di trasporto utilizzati per la distribuzione devono essere obbligatoriamente a basso impatto ambientale (mezzi di trasporto su ferro, euro 4, elettrici, ibridi), così come a minor consumo energetico – nonché capaci di una sostanziale riduzione del rumore – devono essere anche frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavastoviglie e forni. Deve essere garantita anche una corretta gestione dei rifiuti nonché una fondamentale operazione di recupero dei cibi non somministrati da destinare ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale per una diffusione gratuita di prodotti alimentari a indigenti. Riutilizzabili devono essere anche posate, stoviglie e bicchieri (ceramica, vetro, metallo, ecc), mentre il personale assunto dalla società erogatrice dei servizi di ristorazione dovrà essere formato anche in materia di alimentazione, salute, cura dell’ambiente, gestione dei rifiuti, energia e trasporti.
Sanificazione strutture sanitarie (DM 18 ottobre 2016, in G.U. n.262 del 9 novembre 2016): si tratta dei CAM relativi alla sanificazione di edifici e locali quali ospedali, case di cura, ambulatori e assimilati. Per sanificazione si intende l’insieme di tutte le procedure necessarie a rendere queste strutture igienicamente idonee per gli operatori e per gli utenti attraverso procedure di pulizia e disinfezione che mantengano la carica microbica entro limiti igienicamente accettabili in base al tipo di zona da trattare. In base a questi criteri, il DM definisce le considerazioni ambientali secondo le quali è possibile migliorare il servizio da un punto di vista eco-sostenibile. È opportuno, dunque, evitare l’abuso di prodotti disinfettanti e utilizzarne di aggressivi solo se e quando necessario. L’offerente, dunque, deve dimostrare in sede di appalto la propria capacità di applicare misure di gestione ambientale che gli consentano di prestare servizio arrecando il minore impatto ambientale possibile attraverso l’utilizzo di prodotti in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel europeo (Regolamento CE n.66/2010). Il personale della ditta appaltatrice dovrà essere adeguatamente formato in materia di detersione, disinfezione, proprietà e condizioni di utilizzo dei prodotti, corretto utilizzo dei macchinari, classificazione e gestione dei rifiuti sanitari e sicurezza dei luoghi di lavoro. Le attrezzature e i macchinari elettrici impiegati per le attività di sanificazione devono appartenere ad apposite classi di efficienza energetica. Vengono, inoltre, stabiliti i materiali di composizione dei prodotti ausiliari per l’igiene (panni, secchi, carrelli) e dei prodotti di carta tessuto, così come le sostanze ammesse all’interno della composizione chimica dei prodotti utilizzati.
Prodotti tessili (DM 11 gennaio 2017, in G.U. n.23 del 28 gennaio 2017): tale DM valuta i CAM relativi alla produzione di materiali tessili quali capi di abbigliamento (divise da lavoro, camici, uniformi) e prodotti per uso in ambienti interni (tendaggi, biancheria da tavola o letto, asciugamani, tappezzeria) dotati di validità sotto il profilo ambientale. Criteri premianti in sede di appalto per i prodotti tessili riguardano i materiali utilizzati per la composizione dei tessuti (fibre naturali di origine vegetale, fibre sintetiche, fibre artificiali). La produzione, l’utilizzo e lo smaltimento dei prodotti tessili prevede uno specifico impatto ambientale che dipende proprio dal tipo di fibre utilizzate per la loro produzione, nonché dalle tinture e dalle rifiniture che possiedono, da come vengono usati, dalla gestione dei loro lavaggi e dalle modalità di dismissione a fine ciclo vita. Da un punto di vista ambientale, dunque, viene valutata fondamentalmente la sostenibilità dei materiali utilizzati per la produzione di tessili e l’energia consumata per lavaggio, asciugatura e stiratura con relativo utilizzo di detergenti e acqua in sede di lavaggio. Vengono valutati i criteri di potenziale tossico nei processi di produzione di fibre e tessuti (acrilico, tintura, finiture, rivestimenti, ecc) così come le modalità di smaltimento. Per le forniture di prodotti tessili in cotone, in particolare, viene premiato l’utilizzo di cotone (o altre fibre naturali) di natura biologica in quanto proprio le coltivazioni di cotone hanno un forte impatto ambientale a causa dell’utilizzo di pesticidi e fertilizzanti. Vengono definite tutte le sostanze pericolose con specifiche restrizioni e definiti i capi di abbigliamento cosiddetti “complessi” (divise, giacconi) per stabilirne una progettazione che faciliti la rimozione di eventuali loghi o distintivi di identificazione per rendere l’articolo facilmente riutilizzabile.
Veicoli (DM 8 maggio 2012, in G.U. n.129 del 5 giugno 2012): vengono stabiliti i Criteri Ambientali Minimi per l’acquisto, il leasing e il noleggio di mezzi di trasporto appartenenti alle categorie M1 (per trasporto di persone con massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente), N1 (per trasporto merci con massa inferiore o pari a 3,5 tonnellate), M2 (per trasporto di persone con più di otto posti a sedere e massa inferiore o pari a 5 tonnellate), M3 (trasporto di persone con più di otto posti e massa superiore a 5 tonnellate), N2 (trasporto merci con massa superiore a 3,5 t e inferiore a 12 t) e N3 (trasporto merci con massa superiore a 12t). Vengono stabiliti i criteri basilari di valorizzazione ambientale delle esigenze di mobilità. Pertanto, un appalto è considerabile come “verde” se è finalizzato all’acquisto di veicoli fondamentalmente elettrici o ibridi con lo scopo di ridurre le emissioni di gas ad effetto serra (CO2) ed altri inquinanti atmosferici. Vengono valutati anche i carburanti, i tipi di pneumatici, gli oli lubrificanti e la tipologia degli impianti di climatizzazione. Il suddetto DM incita alla valutazione delle possibilità di razionalizzazione delle esigenze di mobilità in ottica di riduzione dell’impatto ambientale; in tal senso viene favorito il noleggio e, soprattutto, l’utilizzo dei mezzi pubblici per un risparmio energetico in termini di carburante. Vengono, inoltre, fissati precisi limiti di emissione di CO2 con attribuzione di punteggio proporzionale in relazione al minor valore monetario dei costi di esercizio energetici ed ambientali dei veicoli offerti.
Verde pubblico (DM 13 dicembre 2013, in G.U. n.13 del 17 gennaio 2014): i CAM per l’affidamento del servizio di gestione del vere pubblico e per le forniture di prodotti per la gestione del verde pubblico forniscono indicazioni relative alle tecniche di giardinaggio e all’utilizzo di appositi prodotti capaci di avere un minore impatto ambientale. Viene data precedenza alla coltivazione di specie vegetali con esigenze idriche limitate e capaci di costituire un habitat idoneo alla vita della fauna locale. Il trattamento delle principali malattie delle piante utilizzate dovrà seguire tecniche e trattamenti che prevedano il minimo utilizzo di prodotti fitosanitari (che, ad ogni modo, devono essere di origine naturale). Vengono fornite anche precise indicazioni riguardanti le modalità di messa a dimora del materiale vegetale (adattabilità alle condizioni ambientali, capacità di attecchimento, esenzione da patologie) e la gestione dei residui organici di potatura. Gli impianti di irrigazione, inoltre, devono essere integrati con sistemi di raccolta delle acque meteoriche e di trattamento delle acque grigie per consentirne l’utilizzo.
Riutilizzo di materiali e migliore gestione delle risorse finanziarie
I Criteri Ambientali Minimi alla base degli appalti verdi per ogni categoria di forniture, prodotti e affidamento di lavori e servizi, in definitiva, sono indispensabili in funzione della promozione dell’utilizzo di materiali atossici, prodotti più salubri e con una maggiore capacità di tracciabilità delle sostanze chimiche soprattutto in vista di una facilità di riciclaggio. I CAM promuovono in particolar modo l’uso dei materiali cosiddetti “biobased”, soprattutto se provenienti dal trattamento dei rifiuti di biomassa. L’applicazione dei CAM, inoltre, consente di gestire in maniera migliore le risorse finanziarie pubbliche razionalizzando i costi sia di acquisto che provenienti dal ciclo di vita di prodotti e servizi.
Una politica ambientale basata sugli appalti verdi permette di tutelare la competitività del tessuto imprenditoriale perché contiene i costi di approvvigionamento di risorse e di smaltimento. Secondo apposite stime, entro il 2030 il fabbisogno di fattori produttivi vedrà una riduzione del 17%-24%, con risparmi annuali di 630 miliardi di euro per l’industria europea. L’economia circolare potrà consentire di risparmiare notevolmente sul costo delle materie e innalzare potenzialmente il PIL dell’UE fino al 3,9%.